Demanio marittimo: Accesso ai cani negli stabilimenti balneari

Relativo all'accesso ai cani negli stabilimenti balneari

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Descrizione

Le norme che regolano l'accesso dei cani agli arenili sono:
1) Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 - Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo). Art. 21 - ”accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico”:
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.
 
 2) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)
Art. 8 - Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 l.r. 59/2009)
1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l’accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.
 
Il concessionario dell'area demaniale marittima che intenda non ammettere i cani sull'arenile allo stesso concesso, o adottare misure limitative in tal senso, deve inviare comunicazione in carta libera, in tal senso, indirizzata al Sindaco ed inoltrata tramite PEC all'indirizzo dell'ente comune.pietrasanta@postacert.toscana.it.
La comunicazione per essere ai sensi di legge occorre deve essere sottoscritta con firma digitale, o con firma olografa allegando un documento d'identità valido del sottoscrittore.
 
Nella sezione "Documenti" è possibile consultare la "Tabella con elenco dei bagni e la relativa modalità di accesso per i cani"
 
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Ufficio responsabile del documento

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Formati disponibili

.pdf, .odt

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Licenza di distribuzione

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Ulteriori Informazioni

Sull'entrata dei cani nello specchio acqueo: si veda la vigente ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto su https://www.guardiacostiera.gov.it/

Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025, 16:26

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