Descrizione
Nei termini dell'art. 8 delle NTA del R.U. in tutti i casi in cui il rilascio del Permesso di Costruire presuppone la sottoscrizione di una convenzione per la cessione di aree o la realizzazione di opere di urbanizzazione, alla domanda di cui all'art. 142 comma 1 della L.R.65/2014 “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire” dovrà essere allegato lo schema di convenzione, nonché il planivolumetrico d'insieme.
Nel caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovrà essere presentata istanza di permesso di costruire per la realizzazione delle stesse comprensivo di una relazione inerente la realizzazione delle opere, nonché il computo metrico estimativo dettagliato.
L'istruttore della pratica inoltrerà al Responsabile LLPP la documentazione inerente il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione per il parere di competenza, nonché inoltrerà al Funzionario dell'Ufficio Urbanistica lo schema di convenzione e il planivolumetrico, quest'ultimo, ove necessario, provvederà alla predisposizione della delibera di Giunta.
A seguito dell'approvazione della delibera di Giunta, sottoscritta la convenzione, si procederà al rilascio del/i Permesso/i di Costruire.
In caso di permesso di costruire convenzionato per la sola edilizia sociale, non è necessaria l'approvazione da parte della Giunta dello schema di convenzione dal momento che viene utilizzato lo schema già approvato con DCC n°5 del 30.03.2015.
Nel caso della necessità di atto d'obbligo per interventi in territorio rurale o per il superamento delle barriere architettoniche, lo schema dello stesso dovrà essere allegato alla domanda del Permesso di Costruire e il rilascio dell'atto autorizzatorio è subordinato all'inoltro dello stesso sottoscritto.
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Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024, 18:04