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Materie del servizio
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A chi è rivolto
Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani
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Descrizione
La cittadinanza italiana si trasmette in questo caso per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano. Nel primo caso (richiesta diretta al comune ove si intende stabilire la residenza) la richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. Il procedimento di competenza del Comune italiano si compone di due diverse fasi, una fase prettamente anagrafica (legata all’iscrizione anagrafica) e una fase di stato civile, relativa all’esame degli atti di stato civile che serve per accertare la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. In mancanza di iscrizione anagrafica non è possibile avviare il procedimento di stato civile. L'interessato dovrà contattare l'Ufficio di Stato Civile per prenotare un appuntamento. In occasione dell’appuntamento, saranno fornite ulteriori informazioni relative al procedimento nel Comune di Pietrasanta, con particolare riferimento alle diverse fasi a partire dalla verifica preliminare fino alla eventuale conclusione del procedimento stesso. Successivamente verificato il possesso di tutti i requisiti, relativamente alla discendenza e al possesso della dimora abituale, l'interessato potrà presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, con marca da bollo da 16,00 euro, corredata dalla documentazione indicata dalla Circolare del Ministero dell'Interno K 28.1.
Nel secondo caso il ricorso per riconoscimento giudiziale della cittadinanza per discendenza diretta da avo italiano, viene presentato al Tribunale, ed è rivolto contro il Ministero dell’interno. Se il ricorso viene accolto, l’ordinanza del giudice accerta e dichiara che l’interessato è cittadino italiano ed ordina all’ufficiale dello stato civile di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni nei registri di stato civile. L’ordinanza che viene emessa, una volta passata regolarmente in giudicato, dovrà essere eseguita dall’ufficiale dello stato civile che viene individuato dalla parte interessata, sempre nel rispetto dei criteri di cui all’art. 17 del d.P.R. 396/2000: pertanto, così come indicato nel riconoscimento giudiziale intervenuto a seguito della sentenza della Cassazione n. 4466/2000, è opportuna la trascrizione per sunto, e gli atti di stato civile trasmessi in cartaceo dovranno pure essere trascritti.
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Come fare
Per la richiesta di residenza è necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe. Per il riconoscimento della cittadinanza italiana e la trascrizione della sentenza e degli atti di stato civile è necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile.
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Cosa serve
Per l'iscrizione anagrafica:
- istanza di iscrizione anagrafica;
- passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
-permesso di soggiorno;
-richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;
-per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
-per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; - documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992;
Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).
Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari all'ufficio stato civile ovvero:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
- certificato di residenza.
- passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
- domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis
I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall’ufficio.
Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall’ufficio.
Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.
Per quanto riguarda la validità temporale dei documenti stranieri:
- i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
- tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
-
tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.
Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa ad atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.
In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera.
Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
Per quanto riguarda invece il secondo caso, cittadinanza iure sanguinis per provvedimento del giudice, occorre precisare che il cittadino è già italiano a seguito della pronuncia del giudice indipendentemente dalla trascrizione del suo atto di nascita, che potrebbe anche non avvenire, o avvenire molto tempo dopo la trasmissione della sentenza o ordinanza al comune competente. Infatti la trascrizione degli atti di stato civile è su richiesta dell’interessato, o dell’avvocato incaricato, a seguito del suo riconoscimento della cittadinanza da parte del giudice. Sulla cittadinanza ha quindi già deciso il Tribunale, ma la trascrizione degli atti di stato civile rientra nella competenza dell’ufficiale dello stato civile, il quale deve effettuare una serie di verifiche nel rispetto di quanto previsto del d.P.R. 396/2000.
Per poter quindi procedere con la trascrizione degli atti di stato civile presso il Comune di Pietrasanta:
Per poter quindi procedere con la trascrizione degli atti di stato civile presso il Comune di Pietrasanta:
- L’avvocato che trasmette la sentenza o ordinanza deve essere incaricato dai soggetti che sono stati riconosciuti italiani nella sentenza stessa attraverso una procura che non deve essere generale, ma specifica relativa al procedimento di trascrizione o comunque inerente agli adempimenti conseguenti all’accertamento dello status. L’avvocato non può utilizzare la procura alle liti impiegata per il deposito del ricorso citato nella premessa dell’ordinanza, nel caso in cui non recasse anche la richiesta di trascrizione o quantomeno non indicasse di conferire mandato agli adempimenti conseguenti. La richiesta di trascrizione dell’ordinanza può anche avvenire a cura dell’interessato, il quale tuttavia può agire per se stesso, e non per tutti i cittadini riconosciuti italiani, in quanto la cittadinanza attiene ai diritti soggettivi personalissimi.
- L’avvocato incaricato deve dichiarare che l’ordinanza stessa sia conforme a quella estratta dal fascicolo elettronico ai sensi dell’art. 196-octies, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
- Verrà verificato dall'Ufficio di Stato civile che la sentenza o l’ordinanza sia definitiva. Sarà la cancelleria ad attestare la non impugnazione: l’avvocato potrà farsi parte diligente nel richiedere alla cancelleria del Tribunale competente la certificazione prevista della circolare del Ministero della giustizia, prot. DOG/626/03-1/2015/CA del 3/09/2015, allegando copia conforme dell’ordinanza come descritto nel paragrafo precedente. Il passaggio in giudicato è un requisito necessario ed obbligatorio per poter procedere alla trascrizione nei registri di stato civile, i quali svolgono l’importante funzione di pubblicità.
-
Verranno analizzati gli atti di stato civile da trascrivere nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 396/2000 ed in questo modo si ottempera all’ordine del Tribunale, il quale non ha disposto “come” deve avvenire la trascrizione, né le caratteristiche necessarie per la trascrizione, ma si è limitato ad ordinare la trascrizione.
Puoi trovare i moduli necessari:
- Istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri
- Dichiarazione di residenza
nella "Modulistica Stato Civile, Leva e Polizia mortuaria" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
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Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, successivamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discendente di cittadino italiano. La trascrizione nei registri di stato civile della sentenza del giudice di riconoscimento della cittadinanza italiana e degli atti di stato civile formati all'estero
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Tempi e scadenze
L'iscrizione anagrafica decorre dalla data di presentazione della dichiarazione completa di tutta la documentazione richiesta. Entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento della Polizia Locale e le verifiche del possesso dei requisiti di Legge senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata o se in possesso di PEC tramite PEC) e successivo provvedimento di annullamento, la nuova residenza si considererà confermata.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace con segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace con segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza.
Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero sia per i procedimenti di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune che per i procedimenti di trascrizione di atti e provvedimenti provenienti dai Consolati italiani all'estero che per i procedimenti di trascrizione di ordinanze e atti provenienti dai Tribunali italiani.
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Gratuito
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Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2024, 12:15