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Ricorso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato avverso atti del Comune di Pietrasanta

Ordinanza TAR Toscana, Sez. IV, n. 1863/2025 17 novembre 2025: notifica per pubblici proclami.

Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2025, 12:56

In ottemperanza all’ordinanza n. 1863/2025 il TAR Toscana, Sez. IV, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali concessionari del Comune di Pietrasanta che hanno beneficiato delle proroghe oggetto di causa.

Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio:

  • TAR Toscana-Firenze, Sez. IV; 
  • Numero di Registro Generale del ricorso: R.G. n. 768/2024;
  • Nome di parte ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  • Indicazione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata costituita:  Comune di Pietrasanta e società Bagno Patrizia di Simona e Franca Fini & C. s.a.s.;

Estremi degli atti impugnati, l’indicazione delle domande svolte nonché un sunto dei motivi di ricorso: 

Estremi atti impugnati:

con il ricorso principale:

Deliberazione della Giunta comunale n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). Atto di indirizzo» 

nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 46733 dell’8 maggio 2024, recante «Riscontro del parere ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pervenuto con prot. 12097 del 04.03.2024» 

con motivi aggiunti:

Determinazione dirigenziale attuativa n. 2169 del 31 dicembre 2024 avente ad oggetto “Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166”, 

Determinazione dirigenziale attuativa n. 309 del 26 febbraio 2025 “Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime”, 

di ogni altro provvedimento conseguente, connesso e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti. 

Indicazione delle domande svolte: l’annullamento degli atti impugnati

sunto dei motivi di ricorso:

Con il primo e unico motivo del ricorso principale e il il primo e unico motivo del ricorso per motivi aggiunti, AGCM lamenta l’illegittimità della Deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2024, n. 486 e delle Determinazioni attuative nn. 2169/2024 e 309/2025 impugnate 

- giacché attraverso la generalizzata proroga al 31 dicembre 2024 di tutte le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo il Comune avrebbe violato norme e principi di diritto euro-unitario di diretta applicazione nel nostro ordinamento e idonei a favorire la concorrenza: in particolare, tali atti sarebbero illegittimi per contrasto con l’articolo 49 TFUE, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento nel mercato interno, con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della Direttiva Servizi, oltre che con l’articolo 193 del d.lgs. n. 36/2023 e con l’articolo 3 della legge n. 241/1990, analogamente alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 486 del 28 dicembre 2023 oggetto dell’originario ricorso principale.

  • Indicazione del numero dell’ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: trattasi dell'Ordinanza TAR Toscana, Sez. IV, n. 1863/2025 17 novembre 2025.
  • Il testo integrale del ricorso principale, del ricorso per motivi aggiunti e dell’ordinanza n. 1863/2025 sono qui consultabili, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva. 
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