Approvato regolamento di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi

Approvato regolamento di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi

Ultima modifica 27 marzo 2024

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 è stato approvato il regolamento di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi che assicura maggiori tutele e meno burocrazia per le piccole e medie imprese, con un risparmio stimato di 650 milioni di euro all'anno.
Il provvedimento - fortemente voluto dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta e da lui proposto insieme ai colleghi Roberto Calderoli, Roberto Maroni e Paolo Romani - è stato studiato in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le amministrazioni interessate e rappresenta un nuovo modo di fare semplificazione.

Per la prima volta in Italia è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi vengono infatti diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l' impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici (in linea con lo "Small Business Act" adottato a livello comunitario).

Il regolamento in materia di prevenzione incendi completa il pacchetto di interventi di semplificazione contenuti nel "Decreto sviluppo" (decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011) in materia di privacy, appalti, edilizia, trasparenza e certezza degli adempimenti ed estensione della misurazione e riduzione degli oneri amministrativi alle regioni e agli enti locali. Si tratta di misure a "costo zero", che contribuiscono alla crescita attraverso la riduzione della pressione regolatoria dello Stato. È un importante tassello dell'attuazione delle previsioni del Documento di Economia e Finanza, che assegna un ruolo strategico alla semplificazione e alla riduzione degli oneri nell'ambito delle politiche per la crescita del Paese.

In tema di prevenzione degli incendi, la semplificazione approvata è davvero incisiva: si abbandona un approccio che non riconosce alcuna differenza tra imprese e le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:

  • per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
  • per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
  • per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch'essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.

 


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