Assegno unico per i figli

Dal 1° luglio 2021

Ultima modifica 27 marzo 2024

Dal 1° luglio 2021 parte l’assegno unico per i figli

L’INPS con il messaggio del 22 giugno 2021 conferma che si potrà presto presentare domanda per l’assegno ponte e, solo pochi giorni prima, è stato invece confermato l’aumento degli ANF.

L’assegno unico parte su due diversi binari: il decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 fissa requisiti e beneficiari dell’assegno ponte per il secondo semestre dell’anno, così come stabilisce l’aumento temporaneo degli assegni al nucleo familiare.

Possono richiedere l’assegno unico dal 1° luglio 2021 i nuclei familiari che non percepiscono gli assegni al nucleo familiare (ANF).

Tra questi vi sono i lavoratori autonomi e i disoccupati, nel rispetto dei requisiti previsti.

Occorre un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro e, in ogni caso, il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).

Il decreto conferma l’avvio in due fasi dell’assegno unico per i figli. Nel secondo semestre dell’anno in corso sarà affiancato dagli assegni al nucleo familiare, il cui importo viene incrementato, mentre dovrebbe essere esteso a tutti dal 1° gennaio 2022.

Dal 7° mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età dei figli, le famiglie avranno diritto ad un assegno economico d’importo calcolato in base al valore dell’ISEE.

Nell’attesa dell’attuazione completa della legge delega, il testo del decreto attuativo denominato “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” introduce dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’assegno ponte, destinato alle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni per il nucleo familiare.

Per accedere all’assegno “ponte” il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. L’ISEE sarà anche il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto. Si evidenzia che rispetto a quanto previsto dalla legge delega, l’assegno per i figli che verrà introdotto dal 1° luglio 2021 spetterà esclusivamente per i figli minori, e non fino al compimento dei 21 anni di età del figlio.

L'ssegno unico in avvio dal 1° luglio 2021 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 50.000 euro, nel rispetto di uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Tra le novità principali dell’assegno unico vi è il carattere di universalità.

Come già evidenziato, spetterà anche ai titolari di partita IVA,

Nel dettaglio, il decreto approvato il 4 giugno 2021 prevede che l’assegno ponte riconosciuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 spetti per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

Nello specifico, l’importo dell’assegno mensile è determinato come segue:

  • con ISEE fino a 7.000 euro 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, o 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • con ISEE superiore a 7.000 euro e fino a 50.000 euro, l’importo spettante decrescerà progressivamente.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30 per cento e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Occorre fare domanda all’INPS per richiedere l’assegno unico per i figli.

L’invio può essere effettuato in modalità telematica dal contribuente oppure tramite gli Istituti di patronato. Le regole per l’invio sono contenute nel messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021.

I beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta per ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.

Deve essere inoltrata una domanda per ciascun figlio, attraverso le seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando il servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’importo dell’assegno unico per i figli sarà accreditato sull’IBAN del richiedente mediante bonifico.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.


Non solo assegno unico: il decreto approvato il 4 giugno 2021 introduce novità anche in merito agli ANF, gli assegni per il nucleo familiare.

Così come indicato dall’INPS con il messaggio n. 2332 del 17 giugno 2021, nel periodo di vigenza dell’assegno ponte, cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di: 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli; di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno ponte è compatibile con il reddito di cittadinanza.

Nella determinazione dell’importo del reddito di cittadinanza verrà tenuto in considerazione anche l’importo dell’assegno unico riconosciuto ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare. Nel dettaglio, l’INPS corrisponderà d’ufficio la somma spettante congiuntamente al reddito di cittadinanza, sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata secondo la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.


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