Bonus bebè 2015 - 2017

Bonus bebè 2015 - 2017

Ultima modifica 27 marzo 2024

Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 lo Stato riconosce un contributo di importo pari a 960 euro all’anno, erogati in rate mensili da 80 euro a partire dal mese di nascita o di adozione del bambino.

Chi può richiederlo?

Possono farne richiesta i genitori cittadini italiani, ma anche i membri di uno Stato dell’Unione europea o di uno Stato extracomunitario se risiedono in Italia e se possiedono il permesso di soggiorno.
L’agevolazione è valida soltanto per i genitori che hanno un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Come fare per ottenerlo

Per ottenere l'assegno di natalità occorre possedere determinati requisiti di legge e presentare domanda all'Inps esclusivamente per via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • Web - www.inps.it - sezione Servizi online" > "servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > assegno di natalità;
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
  • Patronati - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il servizio on line per richiedere l'assegno di natalità è disponibile nel menu "servizi online" del sito www.inps.it dall'11 maggio 2015.

Una volta inseriti i dati per l'invio on line della domanda (compreso il cellulare), al termine dell'istruttoria, INPS comunica al richiedente tramite sms che la domanda è stata definita.

Da quel momento il richiedente può visualizzare l'esito della domanda (accolta o respinta) accedendo al servizio, tramite il percorso sopra indicato, e selezionando nel menù la voce "consultazione domande".

Se nel compilare la domanda l'utente indica anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella il provvedimento di accoglimento o reiezione della domanda.

Cosa spetta

E' concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Chi paga l'assegno

L'INPS paga l'assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell'assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell'ISEE), secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o cata prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev'essere intestato al genitore minorenne/incapace.

Il pagamento dell'assegno è effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Quando termina l'erogazione dell'assegno

L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente termina:

  • quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
  • quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;
  • quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell'affidamento);
  • quando si verifica una delle seguenti cause di decadenza:
    • decesso del figlio;
    • revoca dell'adozione;
    • decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
    • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
    • affidamento del minore a terzi.

Il richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'INPS delle somme erogate indebitamente.

Seil richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall'affidatario, sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.

Ultimo aggiornamento 8 settembre 2016

 


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