Commissione Elettorale Comunale - Sottocommissione Elettorale Circondariale
Commissione Elettorale Comunale - Sottocommissione Elettorale Circondariale
Ultima modifica 27 marzo 2024
Commissione Elettorale Comunale
Composizione e nomina
Il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12); nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza. La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale (Ministero dell’interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156). La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione né, nel caso, è applicabile il principio della prorogatio (Consiglio di Stato – V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51). Il Consiglio di Stato ha anche precisato (Adunanza generale, parere 31 agosto 1967, n. 969) che il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un nuovo componente in sostituzione di quello, effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede alla rinnovazione totale dell’organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio.
Funzionamento
Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95, articolo 6). La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 stabilisce che gli scrutatori, preferibilmente devono essere scelti tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa (articolo 22, comma 2).
Sottocommissione Elettorale Circondariale (SEC)
Comuni di competenza: Pietrsanta, Seravezza, Forte dei Marmi, Stazzema.
È istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario e svolge le funzioni previste agli articoli 29, 30, 32 comma 3 e 8, 33 comma 2, 38 comma 3 e 4 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nonché i compiti contemplati all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n..570 e successive modificazioni.
Composizione e nomina
La Commissione si compone:
- del Prefetto o suo delegato, che la presiede
- di quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.
Nei circondari giudiziari che abbiano una popolazione superiore a 50000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione circondariale, Sottocommissioni elettorali, in proporzione di una ogni 50000 abitanti o frazione di 50000.
Le sottocommissioni sono presiedute da dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.
I componenti delle Commissioni o delle sottocommissioni elettorali circondariali designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore alla settima o a direttore di sezione, in caso di capoluogo di provincia.
I componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, a condizione che:
- non ricoprano la qualifica di amministratore locale dei Comuni medesimi
- siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado
- non siano dipendenti civili o militari della Stato in attività di servizio
- non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in attività di servizio.
La Commissione e le Sottocommissioni sono costituite con decreto del Presidente della Corte di appello. Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario comunale o da funzionari o da impiegati di ruolo del Comune designati dal Sindaco.
Funzionamento
La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale), mentre per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti (quorum funzionale).
Tra le funzioni di particolare rilievo della Commissione circondariale si segnalano:
- esamina le operazioni compiute dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse
- cancella dagli elenchi formati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo
- decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. l'esame e l'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali l'esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate in materia di aggiornamento delle liste elettorali.
Approvazione candidature
La SEC riceve le liste, con gli allegati, entro 24 ore dal ricevimento, ed entro 72 ore dalla presentazione deve:
- verificare che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, residenti nel Comune, eliminando quelle che non lo sono
- ricusare i contrassegni che siano identici e che si possono facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa
- eliminare dalla liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 58 del t.u.267/2000, o per i quali manca o risulta incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
- cancellare i nomi dei candidati ricompresi in più di due Circoscrizioni e/o i candidati che risultano presenti in liste politiche e/o civiche differenti
- ricusare le liste che contengono un numero di candidati inferiori al minimo prescritto e ridurre quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi
- assegnare a ciascuna lista ammessa un numero progressivo mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati
- trasmette al Sindaco le liste ammesse alla consultazione entro 24 ore dal compimento delle operazioni precedenti.
Ricorsi
Ogni cittadino ha facoltà di ricorrere contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali. I ricorsi contro le decisioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune, relative a variazioni apportate alle liste elettorali o alla suddivisione del territorio comunale in sezioni elettorali, vanno presentati alla segreteria della Sottcommissione Elettorale Circondariale.
Per la consultazione degli atti e per la presentazione dei ricorsi devono essere rispettati i termini fissati dalla legge.
Adempimenti a carico dei Comuni su cui è esercitata la giurisdizione
Revisioni elettorali ordinarie Fascicoli elettorali Aggiornamento delle Liste elettorali Revisioni elettorali straordinarie
Revisioni elettorali ordinarie
Revisione dinamica
1° Tornata: entro il 10 gennaio / 10 luglio, adozione verbale di cancellazione per: decesso, emigrazione, perdita cittadinanza, perdita diritti politici, rettifiche; 2° Tornata: entro il 30 gennaio / 30 luglio, adozione verbale di iscrizione per: immigrazione, acquisto cittadinanza, riacquisto diritti politici, cambio di Sezione (cancellazioni ed iscrizioni), rettifiche. Revisione semestrale entro il 20 febbraio / 20 agosto, stampa elenco preparatorio iscrivendi che compiranno il 18° anno d'età nel semestre successivo con invio delle richieste di acquisizione degli estratti di nascita, del certificato del casellario giudiziario, del certificato di P.S. (per gli iscritti AIRE e coloro che acquistano/riacquistano il diritto elettorale). Per gli iscrivendi AIRE, oltre ad accludere al fascicolo il certificato di iscrizione AIRE e l'attestato anagrafico di cittadinanza, è necessario richiedere al Consolato competente la trasmissione del certificato di residenza e cittadinanza. entro il 10 aprile / 10 ottobre, adozione verbale di formazione elenchi, che include gli iscrivendi che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo ed i cancellandi per irreperibilità. Parimenti dovrà essere adottato il verbale di ristrutturazione sezioni, anche se negativo. Dall'11 al 20 aprile / 11 al 20 ottobre, il Sindaco con apposito manifesto, comunica il termine per la presentazione di eventuali ricorsi. I relativi verbali sono trasmessi alla Sottocommissione non oltre il giorno 23. La Sottocommissione delibera in merito entro il 10 giugno / 10 dicembre e, entro lo stesso termine, ne dà comunicazione ai Comuni. entro il 20 giugno / 20 dicembre, adozione verbale di variazione delle liste sezionali e generali, in conformità alle decisioni assunte dalla Sottocommissione competente. Dal 21 al 30 giugno / 21 al 31 dicembre, le liste così rettificate sono depositate in Segreteria ed il Sindaco ne dà pubblico avviso con apposito manifesto. entro il 23 ottobre, trasmissione alla Sottocommissione di n.1 copia RICOMPILATA delle liste sezionali e, ove preventivamente richiesto dal Comune, di n.2 copie RICOMPILATE delle liste generali (delle quali una sarà poi restituita al Comune vidimata).
Revisioni straordinarie
Avvengono solamente in caso di indizione di consultazioni elettorali. Tutti i verbali sono redatti e sottoscritti e devono essere trasmessi alla competente Sottocommissione
Fascicoli elettorali I fascicoli elettorali devono contenere la seguente documentazione: 1. certificato di residenza e cittadinanza, possibilmente cumulativo: per gli iscritti AIRE, Certificato di iscrizione all'AIRE e Certificato di Cittadinanza; 2. estratto dell'atto di nascita (il certificato anagrafico di nascita è ammesso solamente per i cittadini nati all'estero, di cui non sia stata effettuata la trascrizione dell'atto di nascita); 3. certificato penale; 4. certificato di P.S. di inesistenza misure di prevenzione (solamente per i nuovi iscritti AIRE, nati all'estero e per gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana e irreperibili); 5. attestato di ricevuta della Tessera elettorale, oppure la Tessera elettorale (ove non ancora ritirata); 6. eventuali atti dell'autorità giudiziaria.
Solamente per gli iscritti AIRE, si chiarisce che: in attesa della ricezione del Certificato di Cittadinanza rilasciato dalla competente autorità consolare, dovrà essere accluso un ''Attestato di Cittadinanza'', rilasciato in base alle evidenze agli atti del Comune; nel fascicolo dovrà essere comunque acclusa la copia della richiesta, inoltrata al Consolato, del Certificato di Cittadinanza e del Certificato di Residenza.
Indicazioni generali: ove il fascicolo risulti incompleto, dovranno essere inoltrate prontamente le richieste delle certificazioni mancanti: copia di tali richieste dovranno essere accluse al fascicolo e sostituite alla ricezione della certificazione originale. Alla Sottocommissione di competenza devono essere trasmessi esclusivamente i fascicoli elettorali di tutti gli elettori iscrivendi. La Sottocommissione verifica la presenza e correttezza degli atti sopra indicati. Nel fascicolo gli atti devono essere sempre collocati nell'ordine indicato e la documentazione non attinente (notifiche di iscrizione, cancellazione, telegrammi di assicurazione, ecc.) verrà conservata di seguito, fissata con un punto di cucitrice. Aggiornamento delle Liste elettorali I Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Desio hanno autorizzato tutti i Comuni del circondario di competenza a ricompilare le liste sezionali SOLAMENTE in 2 copie, in quanto dotati di idonei sistemi gestionali informatizzati: una da tenersi depositata presso il Comune una da depositare presso la Sottocommissione