Consultazione e rilascio copie liste elettorali
Consultazione e rilascio copie liste elettorali
Ultima modifica 27 marzo 2024
Modello di domanda rilascio copia liste elettorali
Delibera di Giunta Comunale n. 25/2020 - Tariffa per il rilascio di copia delle liste elettorali
Consultazione in visione delle liste elettorali
Ai sensi del 1° comma dell’art. 51 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 “gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre estensibili a chiunque” ed ogni cittadino ha la possibilità di prendere visione, come previsto anche dall’art. 39, degli atti della revisione semestrale e delle liste elettorali.
Si precisa che l’accesso in visione agli atti e liste elettorali prevede il solo trattamento di diffusione, consentendone quindi la visione ed escludendo la copia, anche per estrazione, dei nominativi e dei dati in essi riportati.
Consultazione con estrazione dati dalle liste elettorali a cura del richiedente e rilascio copia delle liste elettorali a cura dell’ufficio
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
(5° comma dell’art. 51 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, come modificato dall’art. 177 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
Il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con nota in data 15 gennaio 2019, ha evidenziato che la tenuta delle liste elettorali soddisfa finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo dei cittadini e pertanto il rilascio delle predette liste è previsto esclusivamente per le finalità suddette.
L’Amministrazione Comunale è tenuta ad entrare nel merito dell’istanza, valutare se la specifica finalità dichiarata sia propria del richiedente, sia conforme all'attività svolta dallo stesso e rientri tra quelle previste dalla normativa; quindi l’utilizzo dei dati dovrà essere dichiarato in maniera esplicita e dettagliata, non meramente enunciativa di quelle elencate nella legge.
Eventuali richieste da parte di società specializzate in servizi per il marketing diretto, anche se dichiarano di utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi, non possono essere accolte.
A titolo esemplificativo la richiesta potrà essere accolta nei seguenti casi:
- Finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo (per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati, comprese la selezione dei candidati alle elezioni primarie)
- Finalità di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica (per ricerche inserite nel programma statistico nazionale o in presenza di un progetto di ricerca regolarmente redatto e depositato, su istanza promossa da un’università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche formalmente riconosciute dallo Stato Italiano)
- Finalità di carattere socio assistenziali (volte a rimuovere o superare o soddisfare situazioni di bisogno tramite l’erogazione di servizi o di benefici)
- Interesse collettivo o diffuso (le finalità perseguite dal soggetto richiedente devono essere coerenti con la motivazione, collegate con la richiesta delle liste elettorali)
L’esito positivo dell’istruttoria effettuata porterà alla consultazione in visione delle liste elettorali con estrapolazione dei dati effettuata direttamente dal richiedente senza l’ausilio di mezzi elettronici o meccanici (foto-riproduttori di qualsiasi tipo) oppure al rilascio di copia delle liste elettorali in formato elettronico o cartaceo da parte dell’ufficio.
Il trattamento dei dati contenuti nelle liste elettorali, da parte del richiedente, dovrà avvenire nel pieno rispetto del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, n. 679/2016 con particolare riferimento all’art. 14, delle ulteriori disposizioni previste nei codici deontologici emanati dal Garante della Privacy in relazione alle diverse finalità.
Domanda
La richiesta di rilascio di copia delle liste elettorali deve avvenire per iscritto, preferibilmente utilizzando l’allegato modulo, alla domanda occorre allegare copia del documento di identità.
Le domande possono essere presentate oppure inviate:
- per posta ordinaria al Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti 29 – 55045 PIETRASANTA (LU)
- per posta elettronica certificata (PEC) comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
- per email: elettorale@comune.pietrasanta.lu.it
Tariffe e pagamento
Il rilascio delle liste, in applicazione del Decreto Legislativo 196/03 (esenti i consiglieri comunali ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Comunale e dell'art. 52 del Regolamento Consiglio Comunale) è soggetto al pagamento di una tariffa omnicomprensiva stimata in Euro 20,00 (oltre IVA), tariffa approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 31 Gennaio 2020.
Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento su C/C postale n.00108555, intestato a Comune di Pietrasanta - Servizio di tesoreria, specificando come causale “Rilascio copie liste elettorali”.
La ricevuta di pagamento deve essere recapitata a questo Ufficio Elettorale.
Rilascio
Il file verrà inviato a mezzo e-mail/PEC una volta ricevuta, via e- mail (elettorale@comune.pertrasanta.lu.it), copia del versamento, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il termine si interrompe in caso di richiesta di chiarimenti.
Privacy
Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente acconsente al trattamento dei dati acquisiti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per la finalità relative alla tenuta alla tenuta ed all’aggiornamento delle liste elettorali, degli albi relativi ai presidenti di seggio, scrutatori e giudici popolari secondo la normativa vigente.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare corso al procedimento oggetto della richiesta.
Riferimenti normativi
- Art. 51 del D.P.R. 20/03/1967, n. 223 (Testo unico delle leggi elettorali), come modificato dal comma 5, art. 177 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196
- Circolare n. 2600/L del 01/02/1986 del Ministero dell’Interno
- Circolare del Ministero Interno n. 162/2006