Dal 1° aprile 2011 messi al bando i documenti cartacei
Dal 1° aprile 2011 messi al bando i documenti cartacei
Ultima modifica 27 marzo 2024
L'unico modo per dare il via ad un'attività che non richiede autorizzazioni da soggetti terzi sarà quello telematico.
Il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito che entro il 31 marzo i Comuni sono tenuti a farsi accreditare dallo stesso ministero nella lista degli sportelli unici attività produttive (Suap), solo attraverso la trasmissione telematica degli atti.
E dal primo aprile i Suap opereranno ricevendo la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) solo on line.
Con l'articolo 49, comma 4-bis, della legge 2010/ n. 122 si è provveduto a riformulare il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. la cui nuova rubrica é: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA".
La SCIA ha preso il posto della "dichiarazione di inizio attività" che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di inizio attività".
In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una , salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.
Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato.
Potrà inoltre essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge. Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa. L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.
Accreditamento Suap
Entro il 28 Gennaio 2011 i Comuni che hanno già avviato lo Sportello Unico per le Attività Produttive nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 38 della L. n. 133/2008, dovevano inviare un'attestazione di conformità al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 160/2010. L'attestazione è valevole ai fini dell'iscrizione del SUAP nell'elenco nazionale di cui all'art. 4 comma 10 dello stesso D.P.R. n. 160/2010.
Sul sito www.impresainungiorno.gov.it è disponibile la procedura telematica per la compilazione, la firma (CNS) e l'inoltro dell'attestazione di conformità. Anche successivamente al termine indicato i Comuni che, nel tempo, avranno istituito lo Sportello Unico nel rispetto dei requisiti richiesti potranno inviare l'attestazione di conformità seguendo la medesima procedura. Non tutti i comuni però sono effettivamente informatizzati.
Ad oggi i Suap operativi sul territorio sono 3.297, quasi tutti dislocati nelle città con più di 50mila abitanti, ma solo il 25% di questi sono stati autorizzati. Per sopperire a questo ritardo, in mancanza dell'accredito da parte del ministero, gli sportelli unici verranno provvisoriamente sostituiti dalle Camere di commercio.
Queste riceveranno la Scia e la trasmetteranno al comune che rimane competente nella gestione sostanziale della pratica.
La delega delle funzioni alle camere di commercio non comporta una deroga all'ordinario riparto delle competenze in quanto la titolarità della funzione amministrativa rimane del comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest'ultimo non sia stato individuato, del segretario comunale, a sensi dell'articolo 4, 4 comma, del Dpr 160/2010. Il comune, in pratica, può avvalersi delle capacità organizzative e tecniche di un altro ente pubblico, la camera di commercio, pur preservando le competenze e la correlativa responsabilità delle attività compiute dagli uffici di quest'ultima.
Disciplina del Suap
All'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010 viene individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonch° cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. All'art. 1, comma 1, lett, i): si spiega cosa si intende per «attività produttive» "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, ... ".
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività appena elencate ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o e' situato l'impianto.
Il SUAP dovrà provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
- gli impianti e le infrastrutture energetiche,
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonchè
- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.