Elezioni 2010 - Istruzioni per la presentazione delle candidature

Elezioni 2010 - Istruzioni per la presentazione delle candidature

Ultima modifica 27 marzo 2024

Si vota il 28 e 29 Marzo 2010 Per l'elezione del Sindaco e Consiglio comunale. Per l'elezione del Presidente e Consiglio Regionale.

Propaganda elettorale

Dal 30° giorno precedente le elezioni la propaganda elettorale, tanto diretta che indiretta, può essere fatta esclusivamente negli spazi a ciò destinati per un principio generale di eguaglianza tra le forze politiche in competizione.

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

  1. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
  2. le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
  3. la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. (1)

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. (2) (3)

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.


(1) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515. La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Propaganda diretta A ciascuna lista, nell'ordine di estrazione stabilito dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale, spetta uno spazio, senza necessità di domanda.

Propaganda indiretta Tutti coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni possono fare propaganda elettorale.


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