IMU

Scadenza pagamento acconto 16 giugno 2023

Ultima modifica 27 marzo 2024

Scadenza pagamento acconto 16 giugno 2023


Dal 1 gennaio 2020 l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) e dal Regolamento di disciplina dell'IMU approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 03/08/2020.

Con la Legge 160/2019 la TASI è stata abolita ed "incorporata" dall'IMU.

Alcune particolarità

Abitazione principale:

La Corte Costituzionale, con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022, ha formulato la definizione di abitazione principale come segue: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

Area pertinenziale al fabbricato:

è quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente al fabbricato. (comma 741 Legge).

 

Dichiarazione

Con la nuova IMU la scadenza della presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (comma 769, Legge 160/2019).

Entro il 30 giugno 2023 è possibile presentare la dichiarazione per gli anni 2021 e 2022.

Enti non commerciali:

la dichiarazione deve essere presentata ogni anno (comma 770 legge).

Canone concordato:

Nel caso il contratto di locazione sia stato sottoscritto in assenza dall'accordo territoriale definito in sede locale il contribuente dovrà presentare, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con modalità di cui all'art 47 del DPR 445/2000, in cui sia indicato quale accordo territoriale vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale sia stato considerato per il contratto stesso. (Art. 14 Regolamento)

Scadenze versamento:

16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo) di ogni anno.

Pensionati all'estero

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021). La riduzione potrà riguardare una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Il contribuente che intende avvalersi di tale agevolazione deve presentare idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti.

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili

Comma 81: All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »

Aliquote IMU  2020 - 2021 - 2022 - 2023

Si applicano le aliquote approvate con Deliberazione n. 44 del 03/08/2020

Categoria/FattispecieDetrazioneAliquota
Aliquota base 1,06%
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze € 200,00 0,60%
Unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, stipulate in base agli accordi ex art. 2, comma 3, della legge 431/1998, di cui all'art. 13 del regolamento comunale IMU; contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3 della L. 431/1998; contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1 della L. 431/1998. 0,76%
Unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito con le condizioni stabilite dall'art. 10 regolamento comunale/comma 747 legge 160/2020. 0,86%
Immobili classificati nel gruppo catastale C (ad esclusione di quelli che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale) 1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1,06% (di cui 0,76% quota riservata allo Stato e 0,30% al Comune)
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. "Beni merce") (*) 0,10%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Aree fabbricabili 1,06%
Terreni agricoli 1,06%
Unità immobiliari abitative con esclusione delle fattispecie abitative sopra riportate 1,14%

(*) dall'anno 2022 ESENTI -art. 1 comma 751, L.160/2019 - si ricorda di presentare dichiarazione


Codice catastale Comune di Pietrasanta: G628

Codici tributo

  • 3912: abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente cat. A/1, A/8 e A/9)
  • 3916: aree fabbricabili
  • 3918: altri fabbricati - escluse categorie catastali D
  • 3925: immobili gruppo catastale D – Stato
  • 3930: immobili gruppo catastale D – Comune
  • 3914: terreni


Base imponibile - modalità di calcolo

Per i fabbricati accatastati, la base imponibile è così determinata:

BASE IMPONIBILE = Rendita catastale x 1,05 x coefficiente moltiplicatore

Categoria catastaleda applicare alla rendita
rivalutazione moltiplicatore
da A/1 a A/11 (escluso A/10) 5,00% 160
A/10 5,00% 80
da B/1 a B/8 5,00% 140
C/1 5,00% 55
C/2 – C/6 – C/7 5,00% 160
C/3 – C/4 – C/5 5,00% 140
dal D/1 a D/10 (escluso D/5) 5,00% 62
D/5 5,00% 80


La base imponibile è ridotta nei seguenti casi:

  • - nella misura del 25% (imponibile al 75%) per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998,
  • - nella misura del 50% per:
    • - fabbricati inagibili o inabitabili
    • - edifici di interesse storico o artistico
    • - abitazioni (non di “lusso”) date in comodato a parenti di primo grado che le utilizzano come abitazione principale (Art. 10, comma 1, lettera c) Regolamento).

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli la base imponibile è così determinata:

- Proprietario di terreno (NON coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale)

BASE IMPONIBILE-Valore: Reddito Dominicale x 25% (rivalutazione) x 135 (moltiplicatore)

  • Imposta da versare: B.I.-Valore x 1, 06% (aliquota)

- Coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale

Esenti ai sensi del comma 758, lettera a) della Legge 160/2019.


CALCOLO dell’imposta

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.


IMU DOVUTA = Base imponibile x aliquota x mesi possesso x quota proprietà

Calcola la tua IMU

Nell'eseguire il calcolo dell'IMU prestare attenzione ad inserire l'aliquota corretta.


Pagamenti

Il pagamento dall'Italia deve essere effettuato esclusivamente a mezzo modello F24.

I residenti all'estero, solo nel caso in cui non riescano ad utilizzare il modello F24, possono pagare mediante bonifico sul codice IBAN:

IT 10 Q 07601 13700 000079820510 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX – CIN Q -

indicando nella causale del versamento: codice fiscale – IMU – Anno di riferimento – Acconto e/o Saldo

Aree fabbricabili - Delibera n. 157 del 05/05/2023

Calcolo Base Imponibile

IMU DOVUTA = Superficie fondiaria x valore €/mq* x aliquota x mesi possesso x quota proprietà *)
(vedi Allegati nn. da 3.1 a 3.6 e n. 4)


Abitativo - non abitativo

Le Aree Omogenee (Allegato n. 1 all'interno della relazione) sono le seguenti:

  1. 1. Litoranea: zona che comprende tutto il parco de “La Versiliana” da Via Nizza, confine con Forte dei Marmi, Via Sette Ponti, fino ad intercettare il Viale Apua, fino alla intersezione con Via Carducci, Via Carducci, Viale Versilia fino all’intersezione con Via Tolmino, scende lungo il Viale Roma in direzione sud fino all’incrocio con Via della Libertà e risalire verso est fino al crocevia con Via Tripoli, continuando fino a Via Astoria (confine con il Comune di Camaiore);
  2. 2. Marina: zona delimitata, a mare, dalla area Litoranea, e a monte, dalla Via Unità d'Italia e Via Aurelia fino a Via Astoria, al confine co il Comune di Camaiore;
  3. 3. Piana: zona delimitata, a mare dalla area Marina e, cioé, dalla Via Unità d'Italia, mentre a monte, a delimitazione dell'area Centro e area Collina;
  4. 4. Centro: zona compresa dei fogli catastali n. 16 e n. 17;
  5. 5. Collina: zona compresa nei fogli catastali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21;
  6. 6. Strettoia: zona compresa nei fogli catastali nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53.

1) Moltiplicatore: l’indice di costruzione (Ie) è determinato dal rapporto tra la superficie fondiaria e la superficie costruibile. Vedi Allegato n. 4 alla Delibera di GC 157/2023)

2) Abbattimenti: Ai valori €/mq riportati in tabella sono riconosciuti (applicati) abbattimenti seguenti:

- Strumento di pianificazione urbanistica:

R.U. adottato: 50%

UTOE: 85%

Aree economiche depresse: 85%

- Servitù – Vincoli *):

Elettrodotto, metanodotto, ecc.

Idrogeologico

*) Le aree soggette a servitù e vincoli conformativi, periodici e/o temporanei verranno valutati previa presentazione all’Ufficio di idonea documentazione che definirà la relativa percentuale di abbattimento.

3) Anno di riferimento: i valori delle aree fabbricabili per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sono stati determinati tenendo conto della variazione percentuale dei valori OMI dell'anno considerato rispetto a quelli dell'anno presedente (Allegati nn. da 3.1 a 3.6 della Delibera n. 157/2023).


Delibera di Giunta comunale n. 157 del 05/05/2023 e allegati



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