Indirizzi generali per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici pubblici

ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento edilizio e articoli 7, 32, 35 del Regolamento Urbanistico - Determinazione dirigenziale n. 4721/2017

Ultima modifica 27 marzo 2024

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento edilizio e articoli 7, 32, 35 del Regolamento Urbanistico

Documenti:

Determinazione dirigenziale n. 4721/2017 (consultabile all'Albo online)


Abstract:

Il Regolamento Urbanistico ha individuato gli ambiti in cui gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico e/o cambiamento di destinazione d’uso sono subordinati alla verifica della dotazione degli standard pubblici come previsti dal D.M. 1444/68 e dal Piano Strutturale stabilendo che, ai sensi dell’art 140 della LRT 65/2014, in caso di Piani attuativi o per aree in cessione inferiori a 100mq, qualora sia dimostrata l’impossibilità di individuare tali quantità, sia consentita la monetizzazione.

Ai sensi del citato art 7 del RU, la monetizzazione dell’area da destinarsi ad uso pubblico, derivante dalla mancata cessione delle stesse, deve essere pari al costo dell’area (per le quantità riferite agli standard minimi di cui al dm 1444/68) sommato al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (verde e parcheggi) per la parte eccedente.

La procedura di monetizzazione si applica nei casi previsti dagli articoli 7, 32, 35, 40 e 49 del RU vigente e secondo le modalità previste dall’art. 17 del RE vigente

La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al valore delle aree da cedere e delle opere da realizzarsi (per la parte eccedente gli standard minimi come stabilito dal RU vigente); 3. che il prezzo unitario a mq delle aree da corrispondere per la monetizzazione è determinato assumendo come valore il costo minimo del valore di esproprio di un’area destinata alla realizzazione di un’opera pubblica. Questo valore viene determinato assumendo come riferimento un indennizzo (riconducibile agli ultimi atti di esproprio conclusi) che va da euro80/mq a euro100/mq con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT. Il corrispettivo da versare viene computato di volta in volta in base all’area omogenea in cui viene realizzata l’opera, assumendo come riferimento la seguente indicazione territoriale:

  • Litoranea, Marina, Centro  - Euro 100,00/mq
  • Piana, Collina, Strettoia - Euro 80,00/mq

Per un riferimento più preciso della perimetrazione delle aree omogenee indicate, si rimanda alla tavola allegata alla Determinazione del valore di riferimento delle aree fabbricabili nel Comune di Pietrasanta ai fini IMU approvata con Delibera n. 134 del 29/05/2015

Consultare la determazione citata per il testo integrale della stessa


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