Informazioni generali
Informazioni generali
Ultima modifica 27 marzo 2024
La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto è minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non ricadano in una delle cause di esclusione previste dalla legge (art. 2 del D.P.R. n. 223 del 20/03/1967).
Spetta ai Comuni, tramite il responsabile dell’ufficio elettorale, in veste di Ufficiale Elettorale, la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
Le liste elettorali vengono aggiornate annualmente per mezzo di due revisioni semestrali (aprile e ottobre) e di due revisioni dinamiche ordinarie (gennaio e luglio).
Con le revisioni semestrali si procede all’iscrizione dei cittadini che compiranno 18 anni nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione.
Con le revisioni dinamiche ordinarie, invece, si procede agli aggiornamenti:
- cancellazione per decesso
- trasferimento di residenza in altro Comune
- perdita della cittadinanza italiana
- perdita della capacità elettorale
- iscrizione per immigrazione da altro Comune, per acquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18esimo anno d’età.
Infine, in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi tipo, le liste elettorali vengono aggiornate mediante revisioni dinamiche di tipo straordinario.
Le liste elettorali di ciascun Comune si distinguono in generali maschile e femminile (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali maschile e femminile (che comprendono tutti gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio comunale).
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solo per fini espressamente previsti dal D.P.R. 223/1967, art. 51, comma 5.