Macellazione di animali per il consumo domestico e privato delle carni
Macellazione di animali per il consumo domestico e privato delle carni
Ultima modifica 27 marzo 2024
ORDINANZA n. 15 del 27/10/2009
Macellazione di animali per il consumo domestico e privato delle carni
Il Sindaco
Vista la comunicazione prot. 38974 del 14 ottobre 2009 dell'Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio - Dipartimento di Prevenzione - UFC Sanità Pubblica Veterinaria concernente l'oggetto;
Visto l'art. 13 del R.D. 30/12/1928, n. 3298;
Viste le Circolari Ministeriali 95/50 e 87/52 ACIS;
Vista la nota del Ministero della Sanità prot. 600.7/24475/AG 79/2839 del 14 maggio 1997 "Produzioni di carni ad uso privato, escluse dalla commercializzazione";
Viste le Linee Guida della Regione Toscana prot.. l1/36457/5.4.7 del 7 ottobre 1998 " Indirizzi di macellazione ad uso privato per animali di cui al DLgs. 286/94 "
Visto l'art.9 del D.Lgs n 333 del 1 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto il Reg. CE n° 1774 del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Visti i Regolamenti CE 852/2004: CE 853/2004; CE 854/2004 e CE 882/2004;
Visto il Regolamento CE 2075/2005;
Vista la Delibera della Regione Toscana n° 819 del 6/11/2006 " Riorganizzazione del processo di macellazione del suino a domicilio per il consumo domestico privato delle carni";
Vista la Delibera della Regione Toscana n 926 del 10/12/2007 " Linee di indirizzo per l'applicazione del Reg. 2075/05 che definisce "Norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni";
Vista la Delibera Regionale n.745 del 31.08.2009, che estende la possibilità di effettuare macellazione presso il domicilio di privati per autoconsumo di animali della specie ovina e caprina:
Su conforme parere del Servizio Attività Veterinarie della Az.USL 12 di Viareggio;
Autorizza
- La macellazione presso gli impianti di macellazione, siti nel territorio della Az. USL 12 di Viareggio, per il consumo privato delle carni
La macellazione potrà eseguirsi presso impianti autorizzati/riconosciuti per animali della specie bovina, solipedi, suini ed ovi-caprini con un numero massimo di animali pari ad 1 UGB/UBA l'anno per nucleo familiare (1 bovino o 2 vitelli o 5 suini o 10 pecore/capre o 20 agnelli/capretti/suinetti di peso vivo inferiore ai 15 Kg). I cittadini interessati dovranno inviare alla UFC Sanità Pubblica Veterinaria della ASL 12 di Viareggio comunicazione, su apposito modulo, prima della macellazione o comunque prima del ritiro delle carni dallo Stabilimento di macellazione. I moduli di cui trattasi saranno disponibili presso, la sede del Servizio Veterinario e gli Stabilimenti di Macellazione. Gli interessati dovranno dimostrare l'invio della comunicazione (timbro del protocollo della ASL sulla copia, ricevuta di invio via fax, ricevuta di Raccomandata, ecc.) e presentarla presso lo Stabilimento macellazione, al momento dell'invio dell'animale o comunque prima di ritirare le carni. - La macellazione domiciliare di suini, ovini e caprini per il consumo privato delle carni
La macellazione dei privati presso il proprio domicilio dei suini, ovini e caprini che utilizzano ad esclusivo uso familiare è consentita con i seguenti limiti e modalità:
- la campagna di macellazione autunno/invernale ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo, prolungabile per gli ovini/caprini fino al periodo pasquale;
- la visita veterinaria verrà effettuata nell'unico punto di concentramento istituito presso la Sede dell'UFC Sanità Pubblica Veterinaria di Pietrasanta in Via Martiri di S. Anna 12. previo appuntamento con preavviso di almeno 48 ore nei giorni e negli orari riportati in tabella. Telefono 0584 6058910 - 6058911.
Fuori di tale periodo la visita ispettiva potrà essere effettuata solo previo appuntamento e l'autorizzazione a macellare a domicilio potrà essere concessa tenendo conto delle condizioni climatiche stagionali, previa valutazione di disponibilità di idonea apparecchiatura frigorifera per la conservazione del carni. - macellazione di un massimo di 2 suini o 10 ovicaprini adulti o 20 agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a 15 Kg all'anno per nucleo familiare salvo deroghe date dal Sindaco. per famiglie particolarmente numerose o per aree particolarmente disagiate;
- sottoscrizione da parte dell'interessato di apposito modulo, fornito dal servizio veterinario, dichiarante l'osservazione delle disposizione in esso contenute;
- non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
- utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- macellare animali in stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria;
- procedere allo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
- procedere al completo dissanguamento;
- qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità segnalare quanto prima al servizio veterinario e tenere disposizione l'intero animale (tutti i visceri e la carcassa);
- non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua:
- smaltire i sottoprodotti secondo la normativa vigente, dandone evidenza documentale aII'U.F.C. Sanità Pubblica Veterinaria;
- esecuzione della visita sanitaria dei seguenti visceri del suino, dopo la macellazione. da parte del Veterinario della AZ.USL: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, milza e reni presso il PUNTO DI ISPEZIONE "CONCENTRAMENTO" nei giorni e negli orari sotto riportati. I visceri devono essere presentati all'ispezione in recipienti rigidi (vasche di plastica o recipienti simili) lavati, sgocciolati;
- dovranno inoltre essere presentati i documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (mod. 4 integrato) nonché la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione da effettuarsi presso il punto di riscossione automatica della Azienda USL 12, secondo tariffario aziendale pubblicato sul su1 sito SUP del Dipartimento di Prevenzione, codice prestazione VET8.;
- eventuale esecuzione della ricerca delle trichine su campioni individuali di muscolo. con comunicazione del risultato, sempre ed esclusivamente in caso positività. all'interessato:
- rilascio di apposita dichiarazione scritta del Medico Veterinario, in calce alla richiesta di macellazione. di avvenuto controllo sanitario.
GIORNI E ORARI DI VISITA previo appuntamento nel punto di concentramento di PIETRASANTA in Via Martiri di S. Anna 12 (Tel 0584 6058910 - 6058911 )
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì |
7,30 - 8,30 |
Mercoledì |
7,30 - 8,30 |
Venerdi |
7,30 - 8,30 |
Sabato |
7,30 - 8,30 / 11,30 -12,30 |
Nota: Conformemente alle disposizioni Regionali del 7 ottobre 1998 prot. 11/36457, riportate nella DGRT 926/2007, con gli stessi limiti. la macellazione dei suini può avvenire anche presso macelli autorizzati/riconosciuti. oltre 1 UGB/UBA fissato per le altre specie (bovina. solipedi ed ovi-caprini).
La presente Ordinanza sostituisce ogni precedente ordinanza o atto in materia, i quali debbono ritenersi, conseguentemente, abrogati.
E' fatto obbligo a chi di dovere di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza e seguito di competenza al Dipartimento di Prevenzione - UFC Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL 12 di Viareggio, Via Martiri di S. Anna n. 12 Pietrasanta e affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito Internet per 15 giorni consecutivi.
Il Sindaco
Massimo MALLEGNI