Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Ultima modifica 28 marzo 2024
Il decreto 33 del 2013 ha introdotto delle specifiche sanzioni pecuniarie nel caso in cui gli organi di indirizzo politico non forniscano tutti i dati sulla propria situazione patrimoniale, compensi, partecipazioni azionarie, ecc.
Le stesse sanzioni previste per chi non ha comunicato i dati sono applicate anche a chi non pubblica i dati una volta forniti dagli amministratori.
Ad oggi il Comune di Pietrasanta non ha emesso alcuna sanzione.
Art. 47 (D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione)
Sanzioni per casi specifici
- La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e deidati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione incarica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarieproprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogoa una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro acarico del responsabile della mancata comunicazione e il relativoprovvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione oorganismo interessato.
- La violazione degli obblighi di pubblicazione di cuiall'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativapecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile dellaviolazione. La stessa sanzione si applica agli amministratorisocietari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico edil relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, perle indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
- Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.