TASI - Tributo sui servizi indivisibili

TASI - Tributo sui servizi indivisibili

Ultima modifica 27 marzo 2024

Anno 2020

Abolita - L. 27 dicembre 2019 n. 160 – comma 738


Anno 2019

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 27 dicembre 2018 è stata deliberata la conferma delle aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI).


Anno 2018

Con deliberazione del Sub Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 27 febbraio 2018 è stata deliberata la conferma delle aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI).


Anno 2017

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell'8 marzo 2017 è stata deliberata la conferma delle aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI).


Anno 2016

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2016 è stata deliberata la conferma delle aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Soggetto Passivo

Con la Legge di Stabilità 2016, l'abitazione principale è esclusa dal pagamento dalla TASI.

L'utilizzatore che destina l'immobile ad abitazione principale è escluso dal pagamento della TASI.

La TASI è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile a disposizione (seconda casa) nella misura dell' 0,8‰.

L'occupante versa la Tasi nella misura del 10%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art.5 regolamento comunale).

Codice tributo: 3961 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Scadenze: - entro il 16 giugno si versa la prima rata, oppure l’intera imposta annua; - entro il 16 dicembre si versa il saldo.

 

Anno 2015

La Legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, con decorrenza dal primo gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Soggetto Passivo

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

L'occupante versa la Tasi nella misura del 10%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art.5 regolamento comunale)

 

Aliquote e detrazioni anno 2014 - 2015
(delibera Consiglio comunale n. 19 del 21.05.2014)
Abitazione principale e relative pertinenzealiquota ‰detrazione € 

rendita catastale € 0 - 300

2,5

130

rendita catastale € 301 - 400

2,5

100

rendita catastale € 401 - 500

2,5

80

rendita catastale € 501 - 600

2,5

60

rendita catastale € 601 - 700

2,5

40

rendita catastale € 701 - 1.500

2,5

0

rendita catastale superiore a € 1.500,00

3,0

0

abitazioni a disposizione *

0,8

0

unità immobiliari abitative e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale,
stipulato in base agli accordi ex art. 2, comma 3, della legge 431/1998

0

0

unità immobiliari abitative e relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale

0

0

altri immobili

0

0

 

* per abitazioni a disposizione si intendono le unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale.

 

Calcolo

Base imponibile, come IMU:

Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione) x 160 (moltiplicatore) = Valore imponibile

Valore Imponibile x aliquota = Tributo annuo lordo – Detrazione

Si provvede al versamento della imposta dovuta qualora l’importo sia uguale o superiore ad € 5,00.

 

Quando si paga

Il versamento TASI per l'anno 2014 si effettua in due rate di pari importo alle scadenze sotto indicate; è facoltà del contribuente versare in unica soluzione entro il 16 giugno l'intera somma annuale (art. 9, comma 3, D. Lgs. n° 23/2011 richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.l. n° 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 68/2014):   

  • entro il 16 giugnosi versa la prima rata, oppure l’intera imposta annua;
  • entro il 16 dicembre si versa il saldo.

 

Come si paga

Modello F24. Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 46/E del 24/04/2014: 

  • 3958 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
  • 3961 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Codice catastale Comune Pietrasanta: G628

I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel modello F24 nella "sezione IMU e altri tributi locali"

 

Presentazione della dichiarazione

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – Parte TASI – art. 13 c. 1), utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio.

 


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