Vendite di liquidazione

Vendite di liquidazione

Ultima modifica 27 marzo 2024

Le vendite di liquidazione sono effettuate dal negoziante  per smaltire  in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

  1. cessazione dell'attività commerciale
  2. cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione
  3. trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione
  4. trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

Possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno in seguito a comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

Nell'ipotesi di vendita di liquidazione per cessazione dell'attività al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

Nell'ipotesi di vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali di vendita, al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.
Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Per le merci oggetto della vendita devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Le inserzioni pubblicitarie relative a vendite di liquidazione devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione al Comune.

E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

  • di otto settimane nelle ipotesi di vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale o per cessione dell'azienda o dell'unità locale
  • di quattro settimane nelle ipotesi di vendita di liquidazione per trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione o per trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

Normativa di riferimento

Legge Regione Toscana n. 28/2005

Art. 92
Vendite di liquidazione

  1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
    • cessazione dell'attività commerciale;
    • cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
    • trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
    • trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
  2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
  3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

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