Vincolo Idrogeologico - old
Vincolo Idrogeologico - old
Ultima modifica 27 marzo 2024
Procedimento
L’autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico è rilasciata dal Comune nei casi previsti all’Art. 42 c. 5 della LR 39/2000 e smi (Legge Forestale della Toscana).
In particolare in caso si preveda:
a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.
Con DPGR 8 Agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) sono disciplinate le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previste dalla LR 39/2000.
Le norme relative al Vincolo Idrogeologico si applicano in tutti i territori coperti da bosco (Art. 37 c. 1) e nei terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)-
L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è propedeutica all’ottenimento del titolo edilizio/paesaggistico.
Il Regolamento Forestale della Toscana disciplina le opere di competenza comunale al Titolo III (Norme per i terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico) al Capo I le Norme Generali (Artt. 70-78) e al Capo III la Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico-edilizio (Artt. 96-101).
A seconda della tipologia di intervento si applica la procedura dell’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o della Dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico.
All’Art. 85 della Legge Forestale è stato aggiunto con LR 40/2004 l’Art. 6-bis che permette di regolarizzare le opere realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione di inizio lavori attraverso l’Autorizzazione in sanatoria purché tali opere non pregiudichino l’assetto idrogeologico della zona e previo pagamento di sanzioni amministrative da parte dei trasgressori.
Procedimento Autorizzazione
Le domande di autorizzazione, corredate di tutti gli allegati, devono essere presentate utilizzando l’apposita procedura on line.
L’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico viene rilasciata, a seguito di istruttoria e acquisizione di eventuali pareri interni all’Ente, entro 45 giorni dalla data di ricevimento se completa della documentazione richiesta.
Le richieste incomplete o non corredate di tutti i dati richiesti o della documentazione prevista sono improcedibili e il procedimento può proseguire solo a seguito della presentazione da parte dell’interessato dei dati o della documentazione mancanti.
L’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico è valida 5 anni dalla data del rilascio.
Autorizzazioni in sanatoria
Oltre alla documentazione tecnica dovrà essere prodotta copia della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa quando dovuta.
Procedimento Dichiarazione di inizio lavori
Le Dichiarazioni Inizio Lavori (DIL), corredate di tutti gli allegati, devono essere presentate utilizzando l’apposita procedura on line.
Le dichiarazioni incomplete o non corredate di tutti i dati richiesti o della documentazione prevista sono irricevibili e il procedimento può proseguire solo a seguito della presentazione da parte dell’interessato dei dati o della documentazione mancanti.
Il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni, fatta salva l’adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di irricevibilità o di sospensione con richiesta di integrazione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l’esecuzione dei lavori.
La Dichiarazione di Inizio Lavori è valida 3 anni dalla data del rilascio.
Costi
All'atto della presentazione della pratica occorre fornire attestazione del pagamento dei diritti di segreteria (che non sono rimborsabili), secondo le tariffe vigenti, da effettuarsi tramite una delle modalità di seguito indicate.
- Autorizzazione tariffa € 100,00
- Comunicazione tariffa € 50,00
da versare tramite:
- -Bonifico Bancario su c/c 108555 di Banco Posta, intestato a Comune di Pietrasanta - Servizio Tesoreria
- - IBAN : IT 44 G 07601 13700 000000108555
- - SWIFT per pagamenti in Euro: BPPIITRRXXX
- - SWIFT per pagamenti NON in Euro: POSOIT22XXX
- -Bollettino postale sul c/c n. 108555 intestato a : Comune di Pietrasanta – Servizio Tesoreria
Normativa
RDL 30 Dicembre 1923 n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) LR 39/2000 e smi (Legge Forestale della Toscana) DPGR 8 Agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)