Votanti con procedura speciale

Votanti con procedura speciale

Ultima modifica 27 marzo 2024

Componenti del seggio
Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum
Rappresentanti di lista o dei candidati
Candidati alle elezioni suppletive del Senato
Ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ll’art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e l’art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 individuano determinate categorie di elettori che, in ragione dell’ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in quella sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:

  • il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l’ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di altro comune della regione (per le elezioni regionali) o di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per il referendum);
  • gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
  • i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum e i rappresentanti di lista (o i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali del Senato, che possono essere nominati fra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale regionale del Senato di ubicazione del seggio), possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori,  del comune (per le elezioni comunali), di un altro comune facente parte dello stesso collegio uninominale (per le elezioni suppletive del Senato), di un comune della regione (per le elezioni regionali), di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per il referendum);
  • gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori: del comune (per le elezioni comunali), di un altro comune dello stesso collegio uninominale (per le elezioni suppletive del Senato), di un comune della regione (per le elezioni regionali), di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per il referendum).

Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

(art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

Per il referendum, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Ovviamente, gli stessi militari potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune e per le elezioni regionali solo se elettori di un comune della regione.


Naviganti (marittimi o aviatori)

(art. 50 del D.P.R. n. 361/1957)

I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d’imbarco sono ammessi a votare per il referendum in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano. Gli stessi naviganti possono votare anche per le elezioni regionali, ai sensi dell’art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.

Le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti sono:

  • l’interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l’intenzione di votare in quel comune;
  • il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno precedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo specifico certificato;
  • il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli specifici elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
  • il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i “motivi di imbarco” prescritti dalla norma;
  • il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche tramite il comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
  • il navigante, all’atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.


Degenti in ospedali e case di cura

(artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per il referendum, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.

Gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali) o in uno dei comuni della propria regione (per le elezioni regionali), previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di specifica dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare tramite il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno precedente la votazione.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

  • ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione;
  • a rilasciare immediatamente all’interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
  • a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l’indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza. uffici distaccati di sezione (cosiddetti seggi volanti"), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Questi uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio “volante” composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l’elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell’abitazione degli elettori interessati.

Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, e i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. Ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un comune facente parte del collegio uninominale, per le elezioni suppletive del Senato; o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per il referendum. La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell’ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante).


Detenuti

(artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976)

I detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per il referendum.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D). Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

  1. l’interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l’attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore;
  2. il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
    • ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
    • a rilasciare immediatamente all’interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. L' attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
    • a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l’indicazione dell’istituto o altra struttura penitenziaria;
  3. il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest’ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno precedente quello della votazione, ripartisce i detenuti stessi, per la raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, se elettori della consultazione che si svolge nell’ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.



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