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Materie del servizio
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A chi è rivolto
Ai cittadini stranieri non comunitari soggiornanti da oltre 3 mesi sul territorio nazionale che necessitano di iscrizione anagrafica.
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Descrizione
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio. Si distinguono:
- Adozioni nazionali di figli minori, che a sua volta si distinguono in adozioni legittimanti e adozioni ( particolari) non legittimanti: con l'adozione legittimante gli adottati diventano figli legittimi dei genitori adottivi e viene meno qualsiasi legame con la famiglia di origine; all'adozione nei casi particolari si ricorre nei casi in cui non sono presenti i requisiti per far luogo all'adozione legittimante, quali lo stato di abbandono del minore, essa viene instaurata solitamente con il coniuge del genitore del minore, quindi non vengono meno i legami di parentela con la famiglia di origine.
- Adozioni nazionali di figlio maggiorenne. Ferma restando la differenza di almeno 18 anni di età fra adottante e adottato, occorre il consenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante; da essa discende il diritto dell'adottato ad anteporre il cognome dell'adottante al proprio, il diritto di successione al pari dei figli legittimi e il diritto agli alimenti; inoltre con esso non vengono meno i legami con la famiglia di origine.
- Adozione Internazionale: è l’adozione legittimante di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di minore italiano da parte di italiani residenti all’estero.
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Come fare
Nel caso di adozioni nazionali di figli minori l'adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all'adozione. Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero e sentire le persone ed acquisire i consensi e assensi previsti dalla legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, una volta definitivo, viene comunicato all'ufficiale di stato civile che trascriverà il provvedimento nei registri delle nascite che lo annoterà a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Nel caso di adozioni nazionali di figlio maggiorenne la domanda si propone al presidente del tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza previo consenso dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti interessati richiesti dalla legge, una volta assunte le opportune informazioni ed effettuate le verifiche il tribunale, sentito il pubblico ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione (la sentenza può essere impugnata davanti alla corte di appello dall’adottante, dal pubblico ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione) ed invia il provvedimento di adozione all'ufficio di stato civile del luogo di nascita per la trascrizione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Nel caso infine di adozioni internazionali possono presentarsi tre casistiche:
- Adozione disposta con provvedimento dell'autorità di Paese aderente alla Convenzione dell'Aja prima dell'arrivo in Italia del minore: il provvedimento straniero viene riconosciuto dal Tribunale dei Minorenni che, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione (la non contrarietà all'ordine pubblico e alle norme italiane in materia di diritto delle persone e della famiglia, la presenza dell'autorizzazione all'ingresso), dichiara la conformità del provvedimento straniero e ordina all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione del provvedimento.
- Adozione emessa da Paese aderente alla Convenzione dell'Aja disposta dopo l'arrivo in Italia del minore: se esiste il provvedimento straniero di adozione, ma deve perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore, il Tribunale dei Minorenni lo riconosce come affidamento preadottivo ed emette un proprio decreto di adozione (come se fosse un'adozione nazionale).
- Adozione disposta da Paese non aderente alla Convenzione dell'Aja: il Tribunale dei Minorenni effettua una analisi sostanziale del provvedimento, verifica la sussistenza di diversi requisiti dell'adottato e degli adottanti e al termine di tale procedimento può:
- riconoscere al provvedimento straniero gli effetti dell'adozione e in tal caso emette un decreto con cui ne dichiara l'efficacia in Italia (come nel caso 2) e ordina all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere il provvedimento straniero;--- non riconoscere al provvedimento straniero l'efficacia di adozione ma solo di affidamento preadottivo, allora emette un proprio decreto di adozione (come se fosse un'adozione nazionale).
Il minore straniero, adottato da un cittadino italiano acquisterà la cittadinanza italiana (art. 3 comma 1 legge n. 91/1992); e dal momento che tale fatto è disposto per legge si verifica un automatismo che deve essere attestato dal sindaco; quest'ultimo infatti predisporrà l'attestazione che verrà trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata sull'atto di nascita dell'adottato con formula 140 sexies.
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Cosa serve
Sentenza passata in giudicato e documenti di identità di chi richiede la trascrizione
Puoi trovare i moduli necessari:
- Richiesta di trascrizione della sentenza estera di adozione
nella "Modulistica Stato Civile, Leva e Polizia mortuaria" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
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Cosa si ottiene
Trascrizione della sentenza di adozione
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Tempi e scadenze
immediato
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Accedi al servizio
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Costi
Gratuito
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Condizioni di servizio
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Contatti
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Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2024, 12:40