Matrimonio civile e concordatario

Servizio attivo

Relativo al matrimonio civile e concordatario

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio. 
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Descrizione

Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni.
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa. Nel giorno stabilito preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile ,quest'ultimo (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito disciplinare approvato dalla Giunta Comunale.Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero il celebrante non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:
in linea retta:
1° grado: padre o madre e figli;
2° grado: nonni e nipoti;
3°grado: bisnonni e pronipoti;
4° grado: trisnonni i trisnipoti;
5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote;
6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.
In linea collaterale:
1° grado: non esiste
2° grado: fratelli e sorelle.
Affinità in linea retta:
1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.
Affinità in linea collaterale:
1° grado: non esiste;
2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);
La celebrazione  può avvenire  nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione, presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega), in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale e all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 396/2000, possono venire istituiti, anche per singole funzioni, uno o più separati uffici dello stato civile. Pertanto il Comune può destinare alla celebrazione di matrimoni anche una sala esterna all’edificio comunale, con le relative pertinenze funzionali. Nel Comune di Pietrasanta i matrimoni vengono celebrati nelle sale comunali a ciò appositamente destinate e presso gli Uffici Distaccati di Stato Civile. Le modalità di individuazione delle sale, giorni e orari, modalità di prenotazione e relativi costi sono regolate da apposito provvedimento della Giunta comunale. 
 
Per informazioni sul tariffario consultare il documento:
  • Tariffario
nella "Modulistica Stato Civile, Leva e Polizia mortuaria" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio

Se gli sposi o i loro testimoni non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato. Il nome e i dati anagrafici dell'interprete devono essere inseriti nel corpo dell'atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall'interprete stesso. Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
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Come fare

I futuri sposi che intendono contrarre matrimonio nel Comune di Pietrasanta devono contattare l'Ufficio Stato civile.
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Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni 
 
Puoi trovare i moduli necessari:
  • Modello richiesta celebrazione
  • Modello testimoni
nella "Modulistica Stato Civile, Leva e Polizia mortuaria" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
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Cosa si ottiene

L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale. Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta. Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.
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Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni. 
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Casi particolari

  1. Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere di contrarre matrimonio  all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio. Oltre alla richiesta di pubblicazione devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio o all'unione civile secondo le leggi cui sono sottoposti. Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia. L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla osta, procede con le formalità previste per i cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre matrimonio dinanzi ai ministri di culto acattolici ammessi in Italia con effetti civili.
  2. I cittadini italiani che intendo contrarre matrimonio all'estero possono farlo o innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. Nel primo caso n base alla nazionalità ed alla residenza dei futuri sposi si individua anche il luogo in cui richiedere le pubblicazioni, ovvero: se entrambi sono residenti in Italia le pubblicazioni vanno richieste all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza; se il cittadino italiano ha la residenza all'estero e l'altro (italiano o straniero) in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste indistintamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o all'autorità consolare italiana all'estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo; se il cittadino italiano ha la residenza in Italia e l'altro (italiano o straniero) all'estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza; se entrambi sono residenti all'estero, competente per ricevere la richiesta di pubblicazioni è esclusivamente l'autorità consolare. L'autorità consolare dovrà poi inviare l'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente.
    Nel secondo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare oppure direttamente al comune italiano di residenza da parte degli stessi sposi. Le legislazioni di alcuni paesi esteri richiedono un'attestazione concernente la mancanza di impedimenti in capo al cittadino italiano e talvolta il rilascio del certificato di capacità matrimoniale ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, convenzione che ha fissato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio/unione civile all'estero. Il certificato viene rilasciato dall'autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio/unione civile che sono necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza. ln Italia l'autorità competente a rilasciare questo certificato è l'ufficiale di stato civile. Quindi nel caso in cui la celebrazione avvenga davanti all'autorità locale:
    -non devono essere fatte le pubblicazioni, a meno che non lo richieda la legge straniera;
    -deve essere presentato il certificato di capacità matrimoniale o un nulla-osta da richiedere all'ufficiale di stato civile del Comune italiano, se richiesto dalla legge straniera;
    -una volta contratto il matrimonio, l'originale dell'atto  deve essere legalizzato e tradotto;
    -deve essere poi trasmesso copia dell'atto di matrimonio redatto dall'autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto, all'autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all'ufficiale di stato civile competente, quello del comune di residenza degli sposi cittadini italiani, perché sia trascritto in Italia nei registri di stato civile
  3. I cittadini stranieri, non residenti né domiciliati in Italia anziche’ richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita’, adozione o affiliazione, ne’ altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, anche il giorno stesso del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla osta al matrimonio o documentazione sostitutiva del nulla osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati). Tale nulla-osta può essere rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia o dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette e  deve essere presentato entro sei mesi dal suo rilascio, diversamente non potrà essere accettato. Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.
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Costi

Nessuno, ad eccezione del caso in cui sia richiesta la celebrazione di un matrimonio civile in un comune diverso dal luogo di pubblicazione ai sensi dell'art.109 del codice civile, per il quale l'istanza sconta l'imposta di bollo di euro 16,00 ( Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa. Interpello n.954-174/2013, prot.44409/2014 del 27/03/2014). In alcuni casi potrebbe essere previsto un costo per l'utilizzo delle sale comunali.
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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2024, 12:51

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