Separazioni, divorzi e riconciliazioni

Servizio attivo

Relativo alle separazioni, divorzi e riconciliazioni

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare. Per la riconciliazione alle persone che abbiano già ottenuto la separazione formale.
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Descrizione

Per quanto riguarda la riconciliazione perché possa essere attivata è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione, correttamente registrata sull'atto di matrimonio e non si sia arrivati al divorzio. Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi. La riconciliazione avviene davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, oppure del Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione (il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione). L’art. 157 del codice civile riporta che gli sposi possono, di comune accordo, dichiarare la propria volontà di riconciliarsi, e non è previsto in modo esplicito che detta dichiarazione debba avvenire verbalmente in presenza, pertanto il presentarsi di persona davanti all’Ufficiale costituisce una facoltà e non un obbligo, e sono valide le altre modalità previste dalla normativa, in particolare il d.P.R. 445/2000, che prevede la posta, classica o elettronica, accompagnando la dichiarazione con la copia di un documento di identità. 
 
Per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente o modificare le condizioni di separazione e divorzio, è possibile:
  • comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui si ha l'atto di matrimonio iscritto o trascritto oppure il Comune di residenza di uno dei due coniugi. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
    • figli minori di entrambi i coniugi;
    • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico. L'accordo di divorzio può essere presentato a partire dai  "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale". 
  • negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte (convenzione di negoziazione assistita) Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;
    • in assenza di figli minori;
    • in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
      • in presenza di figli minori;
      • in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;
      • di figli maggiorenni non autosufficienti;
      • di figli maggiorenni incapaci;
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune in cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro.
 
In entrambi i casi fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe. La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.
Le sentenze di separazione giudiziale o di divorzio fra coniugi devono essere annotate sui registri di stato civile, e a tal fine, possono essere trasmesse, anche tramite PEC, dal Cancelliere del tribunale.
Le sentenze per essere annotate devono essere munite del passaggio in giudicato attestato dal cancelliere del tribunale (art.152-septies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile);
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Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di trascrizione del medesimo atto (per la separazione ed il divorzio anche al Comune di residenza dei coniugi).
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Cosa serve

E' necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile.
 
Puoi trovare i moduli necessari:
  • Modello richiesta riconciliazione
  • Richiesta divorzio
  • Richiesta separazione
  • Modello trascrizione divorzio estero e dichiarazione sostitutiva 2023
nella "Modulistica Stato Civile, Leva e Polizia mortuaria" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
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Cosa si ottiene

Con la riconciliazione l'annullamento della separazione. Nel secondo caso un atto di separazione o divorzio.
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Tempi e scadenze

Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione. Anche per ciò che riguarda la data di riconciliazione, da registrare nell’atto, a meno che non ci siano evidenze di falsa dichiarazione da segnalare alla Procura, è quella indicata dai coniugi stessi.
Nel caso della separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile a seguito della presentazione dell'istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste viene fissato con contatto telefonico da parte di uno dei coniugi il giorno dell’appuntamento (entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente), nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e decisa una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato; nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto; la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento. 
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Costi

Gratuito per la riconciliazione.
Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi con bollettino postale da presentare al momento della sottoscrizione dell'accordo.
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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio

Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2024, 13:14

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