Municipium
Materie del servizio
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A chi è rivolto
A tutti coloro, cittadini italiani, che ritengono di avere diritto a modificare il proprio cognome e/o nome presentata dai diretti interessati o, se minori, i genitori o il tutore.
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Descrizione
L'istanza di cambiamento nome e/o cognome può essere presentata solo da cittadini italiani alla prefettura competente per territorio. Una volta eseguita l’istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome. Il provvedimento definitivo, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile.
Si deve ricorrere a questo stesso strumento normativo quando non è possibile applicare l’articolo 36 del d.P.R. 396/2000, e cioè:
- per chi ha avuto un nome composto da più elementi ed è nato dopo il 30 marzo 2001 (data di entrata in vigore del d.P.R. 396/2000);
- per chi ha già richiesto l’annotazione prevista dall’articolo 36 e vuole tornare indietro al nome originale;
- per chi ha il nome formato da due elementi e vuole unificarli (da Maria Rita a Mariarita);
-
per chi ha il nome composto da due elementi, uno dei quali sia una abbreviazione(da G.Battista a Giovan Battista).
Ugualmente si deve procedere al cambio di nome quando è stata rifiutata la richiesta di rettifica dal tribunale, proposta ai sensi dell’articolo 95 del Dpr 396/2000.
Se il cambio del nome riguarda un minore, la domanda deve essere sottoscritta, in generale, da entrambi i genitori, oppure da uno solo dei genitori accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’altro.
Se il cambio del nome riguarda un cittadino straniero perché soggetti solo alla loro legge, per cambiare, modificare od integrare il nome di un cittadino straniero nato o residente in Italia, è sufficiente una attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l’identità corretta è quella nuova. Il cambio di nome e/o cognome, comporta la sostituzione di tutti i documenti d'identità e riconoscimento in possesso della persona interessata.
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Come fare
Competente ad autorizzare il cambiamento del nome e del cognome è il Prefetto .
La domanda, scaricabile dal sito della Prefettura di Lucca deve essere presentata dall'interessato, anche a mezzo posta, unitamente a copia di documento di identità. La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La domanda, scaricabile dal sito della Prefettura di Lucca deve essere presentata dall'interessato, anche a mezzo posta, unitamente a copia di documento di identità. La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
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Cosa serve
Una volta ottenuto il decreto dal Prefetto, dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. Pertanto è necessario rivolgersi a tale Comune, o ad entrambi se diversi. Una volta terminata la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti l'eseguita affissione e la sua durata (attestato di eseguita pubblicazione).
Il Prefetto, una volta fatte le verifiche di rito, adotterà un provvedimento definitivo che, se favorevole, andrà trascritto, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile del Comune di residenza, per la successiva annotazione sull'atto di nascita. Una volta eseguita l'annotazione sull'atto di nascita, la variazione diventerà effettiva e potrà essere modificato il dato anche nei registri anagrafici.
Il Prefetto, una volta fatte le verifiche di rito, adotterà un provvedimento definitivo che, se favorevole, andrà trascritto, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile del Comune di residenza, per la successiva annotazione sull'atto di nascita. Una volta eseguita l'annotazione sull'atto di nascita, la variazione diventerà effettiva e potrà essere modificato il dato anche nei registri anagrafici.
Puoi trovare i moduli necessari:
- Richiesta trascrizione decreto cambio nome
nella "Modulistica Stato Civile, Leva e Polizia mortuaria" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
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Cosa si ottiene
Un decreto che dovrà essere pubblicato nel Comune di nascita e nel Comune di residenza
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Tempi e scadenze
Non vi sono scadenze per i cittadini ai fini della presentazione della domanda alla Prefettura
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Costi
2 marche da bollo da 16,00 euro per l'avviso da pubblicarsi sull'albo pretorio e per l'istanza di trascrizione del decreto della Prefettura.
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Condizioni di servizio
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Contatti
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Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2024, 12:52