Riconoscimento del figlio

Servizio attivo

Relativo al riconoscimento del figlio

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Al/ai genitore/genitori non coniugati che devono riconoscere come proprio un figlio
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Descrizione

Il riconoscimento è stato recentemente riformato con l'introduzione della Legge n. 219 del 10.12.2012 che ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli. A seguito del d.Lgs. n. 154/2013, attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale: non vi sono più figli naturali e figli legittimi ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio.
Il riconoscimento è un atto mediante il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione (di per sé insufficiente per creare un rapporto giuridico) in uno stato di filiazione (figlio riconosciuto) che è rilevante per il diritto. Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre o quello stabilito congiuntamente da entrambi i genitori, altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Se il padre lo ha riconosciuto dopo la madre, il figlio può scegliere di assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre: se il figlio è minore questa decisione viene presa dal giudice (previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni oppure anche di età inferiore se capace di discernimento). Se il figlio non viene riconosciuto il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall’ufficiale dello stato civile e, nel caso in cui sia riconosciuto solo in età adulta, ha il diritto di mantenere il nome che gli era stato attribuito.
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Se il genitore non ha ancora compiuto quattordici anni, e quindi, non può riconoscere il figlio, quest’ultimo non può essere posto in stato di adottabilità fino al raggiungimento, da parte del genitore stesso, dell’età necessaria per il compimento del riconoscimento a condizione che, nel frattempo, il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti. Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l’altro genitore e, se ci sono, sono senza effetto). Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore che intenda farlo deve ottenerne il consenso. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale che, valutato l’interesse del figlio, può concedere un’autorizzazione. Se il figlio da riconoscere ha già sedici anni, ne occorre il consenso. Con la legge n. 219 del 2012 e la successiva integrazione del D.lgs. 154/2013, il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento. Il consenso al riconoscimento, a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente, non potrà più essere rifiutato se corrisponde all’interesse del figlio e, se ciò avvenisse, è sempre possibile rivolgersi al giudice competente.
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Come fare

La dichiarazione di riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio  deve essere alternativamente formalizzata:
  • nell’atto di nascita;
  • in una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile
  • in un atto pubblico (sono quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale, quale ad es. un notaio)
  • in un testamento (qualsiasi sia la forma)
  • in una domanda presentata al Giudice Tutelare

Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore. Una volta effettuato, il riconoscimento non può più essere revocato (neppure tramite testamento).

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Cosa serve

Presentarsi di fronte all'Ufficiale di Stato civile del Comune dove è iscritto l'atto di nascita del figlio da riconoscere, oppure al comune di residenza del figlio da riconoscere o del genitore operante il riconoscimento muniti di documenti di identità. Nel caso in cui il figlio da riconoscere abbia meno di 14 anni serve il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto (tale consenso può essere prestato contestualmente al riconoscimento o con dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale prima del riconoscimento da parte dell'altro genitore). Qualora il figlio abbia compiuto 14 anni serve l'assenso del figlio stesso e non il consenso dell'altro genitore e, se maggiorenne, qualora riconosciuto successivamente dal padre dovrà pronunciarsi anche in merito alla scelta del cognome.
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Cosa si ottiene

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
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Tempi e scadenze

Immediata in seguito ad istruttoria da parte dell'Ufficiale di Stato civile
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Costi

Gratuito
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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 10:46

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