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Materie del servizio
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A chi è rivolto
A tutti coloro che devono dimostrare di possedere una serie di requisiti relativi alla loro persona o a terze persone. I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile (senza paternità e maternità) possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, o a persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000).
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Descrizione
Come stabilito all'art.450 del codice civile i registri dello stato civile sono pubblici e tale pubblicità si estrinseca esclusivamente attraverso il rilascio, da parte dell'ufficiale di stato civile, di estratti e certificati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di stato civile, previsto dall'art. 106 del D.P.R. 396/2000, è consentito per qualsiasi atto dello stato civile, senza alcuna differenza tra atti iscritti o trascritti. L'ufficiale di stato civile, alla richiesta, provvederà al rilascio secondo le risultanze dei propri registri. La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi. La persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale.
Gli ufficiali dello stato civile devono compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati: non si tratta di ricerche per ricostruire alberi genealogici ma di indagini atte al rilascio della certificazione richiesta per un interesse personale e non per il soddisfacimento di un mero interesse conoscitivo. Non è mai ammesso l'accesso diretto di chiunque (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile.
I certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti con una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che devono essere obbligatoriamente accettati dagli enti pubblici o dai gestori di di pubblico servizio, e, con le modifiche apportate al d.P.R. n.445/2000 dal d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120 del 11/09/2020, anche dai privati.
I certificati di nascita, matrimonio, unione civile e morte riportano il numero dell'atto del registro di stato civle, nome cognome, luogo e data di nascita, luogo e data dell'evento di una persona e vengono rilasciati dall'ufficiale dello stato civile del Comune che ha registrato o trascritto l'evento. Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni. Nell'estratto di nascita le annotazioni certificabili sono, ad esempio, quelle relative a: apertura/chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riaquisto cittadinanza italiana, ecc.. Nell'estratto di matrimonio le annotazioni certificabili sono ad esempio quelle relative a convenzioni patrimoniali, divorzio, ecc..
Se il richiedente dell'estratto non è il diretto interessato, un genitore del minore, il tutore o amministratore di sostegno, la richiesta deve essere presentata in forma scritta. Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del d.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio. Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore. Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.
L’istanza di rilascio della copia integrale degli atti di stato civile deve essere motivata sulla base di quanto previsto dall'art.107 del d.P.R. 396/2000: "Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge". Pertanto gli estratti per copia integrale possono essere rilasciati solamente a condizione che venga presentata motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Tali limiti al rilascio della copia integrale, sussistono anche nei confronti della persona a cui l'atto si riferisce, a quello dei minori nei confronti dei genitori o tutore, o a quelli dei parenti più diretti nel caso in cui l'interessato fosse deceduto.
Nel caso dello stato civile, le modalità di accesso all’atto nella sua interezza, cioè per copia integrale, è subordinato alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
Si pensi ad esempio all’indicazione della maternità e della paternità, espressamente vietato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e d.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 o nei casi in cui vi sia adozione legittimante. Inoltre vi sono ulteriori dati, come le annotazioni non certificabili che assolvono anche funzioni di interesse pubblico e la cui rilevazione, anche all’interessato, si giustifica solo sulla base di un interesse qualificato.
Si pensi ad esempio all’indicazione della maternità e della paternità, espressamente vietato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e d.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 o nei casi in cui vi sia adozione legittimante. Inoltre vi sono ulteriori dati, come le annotazioni non certificabili che assolvono anche funzioni di interesse pubblico e la cui rilevazione, anche all’interessato, si giustifica solo sulla base di un interesse qualificato.
In conclusione l’interessato potrà accedere ai propri dati nelle forme di cui all'artt. 106, 107 e 108 del d.P.R., fermo restando che potranno essere richieste, esclusivamente con la mediazione dell’ufficiale dello stato civile “le indagini domandate dai privati” (art. 450 c.c.).
La richiesta deve contenere le generalità della persona della quale si richiede la copia integrale, almeno il nome e cognome e l'anno di nascita o di matrimonio o di morte per consentire l'individuazione nell'indice del corrispondente registro: in mancanza di tali dati, la richieste potrà essere respinta per insufficienza di notizie necessarie per l'individuazione dell'atto all'interno del registro.
La richiesta deve contenere le generalità della persona della quale si richiede la copia integrale, almeno il nome e cognome e l'anno di nascita o di matrimonio o di morte per consentire l'individuazione nell'indice del corrispondente registro: in mancanza di tali dati, la richieste potrà essere respinta per insufficienza di notizie necessarie per l'individuazione dell'atto all'interno del registro.
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Come fare
- direttamente recandosi presso l'ufficio di stato civile
- per l'invio in Italia e all'estero: richiesta scritta a mezzo posta con allegato copia del documento d'identità del richiedente e busta affrancata completa di indirizzo per il ritorno.
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Cosa serve
Compilare la modulistica relativa
Puoi trovare i moduli necessari:
- Richiesta estratti e certificati
nella "Modulistica Stato Civile, Leva e Polizia mortuaria" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
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Cosa si ottiene
Rilascio certificati ed estratti di Stato civile.
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Tempi e scadenze
I certificati di stato civile hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
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Casi particolari
Il certificato di "congrue generalità"
Il certificato di "congrue generalità" nel quadro normativo attuale non ha fondamento giuridico. L'ufficiale di anagrafe rilascia "a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti in ANPR, nonché ogni altra informazione ivi contenuta" (art.33, c.1, d.P.R. n.223/1989).
L’ufficiale di stato civile “… rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l’ufficio di stato civile” (art.5, d.P.R. n.396/2000).
Inoltre, sempre gli ufficiali di stato civile, a norma dell’art.450, c.3, del codice civile, “devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati”.
Alla luce di tale quadro normativo, l’unica forma di certificazione/attestazione che può essere rilasciata a firma dell’ufficiale di stato civile che, a seguito dell’esame del registro dell’anno di nascita della persona interessata, risulta la nascita di una persona con determinate generalità e nessun’altra persona con determinate generalità. Non è legittimo attestare che si tratta della stessa persona fisica, considerazione che non rientra nelle competenze dell’ufficiale di stato civile, ma potrà essere eventualmente tratta da colui al quale il certificato viene prodotto.
Il certificato di "congrue generalità" nel quadro normativo attuale non ha fondamento giuridico. L'ufficiale di anagrafe rilascia "a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti in ANPR, nonché ogni altra informazione ivi contenuta" (art.33, c.1, d.P.R. n.223/1989).
L’ufficiale di stato civile “… rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l’ufficio di stato civile” (art.5, d.P.R. n.396/2000).
Inoltre, sempre gli ufficiali di stato civile, a norma dell’art.450, c.3, del codice civile, “devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati”.
Alla luce di tale quadro normativo, l’unica forma di certificazione/attestazione che può essere rilasciata a firma dell’ufficiale di stato civile che, a seguito dell’esame del registro dell’anno di nascita della persona interessata, risulta la nascita di una persona con determinate generalità e nessun’altra persona con determinate generalità. Non è legittimo attestare che si tratta della stessa persona fisica, considerazione che non rientra nelle competenze dell’ufficiale di stato civile, ma potrà essere eventualmente tratta da colui al quale il certificato viene prodotto.
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Gratuito
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Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 10:59