Polizia mortuaria

Servizio attivo

Relativo alla Polizia mortuaria

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai famigliari delle persone defunte che devono essere trasportate, sepolte o cremate, personalmente o per il tramite  di ditte di onoranze funebri espressamente incaricate.
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Descrizione

In ambito di Polizia Mortuaria, l'ufficiale di Stato civile delegato può rilasciare diversi tipi di autorizzazioni:
 
  1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali e ceneri: Per eseguire un trasporto di un cadavere fuori del comune, oppure entro il comune, ma in un luogo diverso dal cimitero occorre l'autorizzazione del Sindaco. L'autorizzazione al trasporto di cadavere non può essere rilasciata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso
  2. L'autorizzazione alla sepoltura rilasciata in carta libera senza spese (art.10, tab.B, del d.P.R. n.642/1972, trascorse almeno 24 ore dalla morte, fatti salvi i casi speciali previsti da leggi e regolamenti e dopo essersi accertato della morte per mezzo di un accertamento del medico necroscopo. In caso di morte violenta o quando esista un sospetto di reato, ovvero quando sia stato inviato un rapporto all'Autorità Giudiziaria o vi sia stato un intervento di questa, l'ufficiale di stato civile non può autorizzare la sepoltura se non previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria.
  3. L'autorizzazione alla cremazione: verificando la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o dei soggetti legittimati e l'esclusione della morte sospetta dovuta a reato. A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:
    • certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
    • nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato;
Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini. E' anche possibile procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.
 
L’ufficiale di stato civile, che ha il compito di rilasciare la relativa autorizzazione, acquisisce la volontà del defunto o dei familiari espressa attraverso il testamento, oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione (SOCREM). Se non c’è né l’uno né l’altra, si passa a considerare la volontà dei familiari, o meglio del coniuge/unito civilmente, se presente, o di tutti i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 cod. civ. I parenti, cioè coloro che discendono da uno stesso stipite (art. 74), hanno titolo a manifestare la volontà del defunto soltanto qualora lo stesso non sia coniugato/unito civilmente, vale a dire se è celibe, vedovo oppure divorziato.
Nel caso in cui il coniuge o l’unito civilmente esista (vale a dire non sia deceduto e non ci sia divorzio tra le parti) ma si trovi in una particolare situazione che gli impedisca di rendere la dichiarazione, ovvero:
      • sia irreperibile di fatto, in questo caso non ci sono soluzioni, a meno che l’ufficiale di stato civile non faccia un provvedimento di rifiuto alla richiesta di cremazione presentata da altri parenti, con il quale i familiari possano far ricorso al tribunale;
      • sia interdetto, in questo ci aiuta la L. 130/2001, che prevede che nel caso di minori di età e di interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti (art. 3, c. 1, lett. b, n. 4).
      • sia soggetto ad amministrazione di sostegno; qui è necessario fare una premessa e cioè che l’essere beneficiario dell’amministrazione di sostegno non significa essere privati della capacità di esercitare i diritti personalissimi, anzi, molto più spesso questo istituto ha la funzione di dare un aiuto a persone che sono ben in grado di intendere e di volere e dunque assolutamente capaci di esprimere la volontà alla cremazione per il coniuge deceduto. Sarà pertanto il decreto del giudice tutelare che dovrà stabilire cosa potrà fare l’amministratore di sostegno, che potrà dichiarare la volonta del defunto alla cremazione solo se si evince chiaramente che non ci sono limitazioni per l’esercizio dei diritti personali.
Nel caso di assenza del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto entrano in gioco i parenti a partire dai più prossimi: quindi i figli, a seguire i nipoti e così via, fino al 6^ grado. Facendo la norma riferimento in maniera generica ai parenti devono intendersi sia quelli in linea retta (figli, nipoti, ecc.) che quelli in linea collaterale (fratelli o sorelle, i figli di questi e così via), calcolati come previsto dagli artt. 75 e 76 del codice civile: che sono i parenti ad avere titolo a manifestare la volontà, è che se questi non ci sono, non potranno essere gli affini.
 
L'affidamento ai congiunti dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione negli edifici è consentito sia per volontà espressa in vita del defunto, sia manifestata successivamente dagli aventi titolo secondo le indicazioni del Codice Civile e viene autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e/o di sepoltura (in caso di ceneri derivanti da cremazione di resti mortali). Può essere affidatario dell'urna qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso defunto o da chi può manifestarne la volontà. La domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata insieme alla richiesta di cremazione senza ulteriori marche da bollo. L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna . In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero. Alla richiesta di cremazione con affidamento ceneri dovranno essere allegati:
      • eventuale disposizione testamentaria dove viene indicato dal de cuius a chi affidare le proprie ceneri;
      • eventuale iscrizione a società di cremazione dove viene indicato l’affidatario delle ceneri;
      • manifestazione di volontà alla cremazione e affidamento ceneri della maggioranza assoluta dei parenti di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile;
      • copia di documento d’identità in corso di validità dell’affidatario.
L’affidatario dovrà dare tempestiva e preventiva comunicazione scritta all’Ufficio di Stato Civile di ogni spostamento delle ceneri e del nuovo luogo di conservazione sia all’interno che all’esterno del territorio comunale oppure  può rinunciare all'affidamento dell'urna. Nel caso in cui non venga stabilita la destinazione dell’urna dopo la rinuncia dell’affidatario, le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

4. L'autorizzazione alla dispersione: le ceneri possono essere disperse quando il defunto ha espresso in vita la volontà tramite testamento pubblico o testamento olografo regolarmente registrato o infine con dichiarazione di volontà alla dispersione ceneri sottoscritta ad una società riconosciuta per la cremazione ai sensi dell’articolo 3 L. 130/2001 e 3 bis L.R. Toscana n. 29/2004. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Il soggetto predisposto alla dispersione avrà l’obbligo di consegnare all’Ufficio Stato Civile il verbale di avvenuta dispersione.
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Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile 
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Cosa serve

Compilare la modulistica in allegato

Puoi trovare i moduli necessari:
  • Comunicazione cambio indirizzo urna cineraria
  • Comunicazione di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria
  • Dichiarazione di affidamento urna cineraria
  • Istanza dispersione ceneri
  • Manifestazione di volontà all'affidamento delle ceneri
  • Manifestazione di volontà alla cremazione ed affido ai parenti di pari grado
  • Richiesta autorizzazione affidamento ceneri
  • Richiesta autorizzazione cremazione con rientro ceneri in cimitero
  • Richiesta autorizzazione creamazione e affidamento ceneri
  • Richiesta autorizzazione spostamento urna cineraria
  • Richiesta autorizzazione trasporto ceneri e affidamento
  • Richiesta autorizzazione trasporto cremazione e affidamento ceneri resti mortali
  • Richiesta autorizzazione trasporto creamazione e affidamento ceneri
  • Richiesta autorizzazione trasporto resti mortali e affidamento
  • Richiesta autorizzazione trasporto resti mortali
  • Richiesta autorizzazione trasporto di cadavere
nella "Modulistica Stato Civile, Leva e Polizia mortuaria" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
 
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Cosa si ottiene

L'autorizzazione alla sepoltura o cremazione di cadavere, resti mortali o ceneri.
L'affidamento dell'urna ed autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
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Tempi e scadenze

Le richieste, così come le autorizzazioni, devono essere presentate, e le autorizzazioni rilasciate, in modo tempestivo, al fine di consentire le eventuali celebrazioni relative al rito funebre.
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Costi

marca da bollo da 16,00 euro da apporre su ogni istanza e relativa autorizzazione
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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 11:39

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