Iscrizione albo dei giudici popolari

Servizio attivo

Relativo all'iscrizione albo dei giudici popolari

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A coloro che intendono presentare richiesta per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari in possesso dei seguenti requisiti (Articolo 9 legge 10 aprile 1951, n. 287):
  1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
  4. titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (scuola media).
I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello devono possedere, oltre ai suddetti requisiti,  anche il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore - Articolo 10 legge 10 aprile 1951, n.287).
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287):
  • i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
L’articolo 1492, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce che: “Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.” Chi è già iscritto nell'Albo non deve rinnovare la domanda di iscrizione.
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Descrizione

L’albo dei giudici popolari, istituito ai sensi della legge 10 aprile 1951 n. 287, è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice popolare presso la Corte d'Assise e Corte d'Assise di Appello. L’Ufficio Elettorale, secondo quanto stabilito dalle norme, predispone due elenchi distinti, uno per i Giudici popolari di Corte d’assise e uno per i Giudici popolari di Corte d’assise di appello, inserendovi un certo numero di cittadini – residenti a Pietrasanta – che possiedono i requisiti richiesti. Questi elenchi vengono integrati con i nominativi dei cittadini interessati a svolgere l’ufficio di Giudice popolare che ne hanno fatto domanda all’Ufficio Elettorale, tramite Protocollo. Gli elenchi sono aggiornati ogni due anni e sono approvati da un’apposita commissione del Consiglio comunale. Si precisa che, per i cittadini inseriti negli elenchi, la legge non prevede la possibilità di cancellazione, salvo che per la perdita di uno o più requisiti. In questi casi la cancellazione viene effettuata d’ufficio.
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Come fare

Deve essere presentata richiesta tramite l'apposito modulo ed inviato, allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido per posta ordinaria indirizzata a:
  • Comune di Pietrasanta, Via Capriglia, 17 55045 Pietrasanta(LU) – Ufficio Protocollo, a mezzo consegna a mano presso Ufficio Protocollo,
  • per posta elettronica certificata PEC (comune.pietrasanta@postacert.toscana.it).
Se la domanda viene firmata digitalmente non è necessario allegare il documento. L'iscrizione ai relativi albi avviene comunque d'ufficio.
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Cosa serve

Per la presentazione della richiesta da parte dei diretti interessati, è necessario compilare il relativo modulo
 
Puoi trovare i moduli necessari:
  • Modulo iscrizione all'albo dei giudici popolari
nella "Modulistica Elettorale" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
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Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello
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Tempi e scadenze

La domanda di iscrizione agli albi si presenta nel periodo che va dal 1° Aprile al 31 luglio degli anni dispari
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Accedi al servizio

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Costi

Gratuito
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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 16:07

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