Municipium
Materie del servizio
Municipium
A chi è rivolto
A coloro che intendono presentare richiesta per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari in possesso dei seguenti requisiti (Articolo 9 legge 10 aprile 1951, n. 287):
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
-
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (scuola media).
I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello devono possedere, oltre ai suddetti requisiti, anche il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore - Articolo 10 legge 10 aprile 1951, n.287).
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287):
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287):
- i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio
-
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
L’articolo 1492, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce che: “Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.” Chi è già iscritto nell'Albo non deve rinnovare la domanda di iscrizione.
Municipium
Descrizione
L’albo dei giudici popolari, istituito ai sensi della legge 10 aprile 1951 n. 287, è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice popolare presso la Corte d'Assise e Corte d'Assise di Appello. L’Ufficio Elettorale, secondo quanto stabilito dalle norme, predispone due elenchi distinti, uno per i Giudici popolari di Corte d’assise e uno per i Giudici popolari di Corte d’assise di appello, inserendovi un certo numero di cittadini – residenti a Pietrasanta – che possiedono i requisiti richiesti. Questi elenchi vengono integrati con i nominativi dei cittadini interessati a svolgere l’ufficio di Giudice popolare che ne hanno fatto domanda all’Ufficio Elettorale, tramite Protocollo. Gli elenchi sono aggiornati ogni due anni e sono approvati da un’apposita commissione del Consiglio comunale. Si precisa che, per i cittadini inseriti negli elenchi, la legge non prevede la possibilità di cancellazione, salvo che per la perdita di uno o più requisiti. In questi casi la cancellazione viene effettuata d’ufficio.
Municipium
Come fare
Deve essere presentata richiesta tramite l'apposito modulo ed inviato, allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido per posta ordinaria indirizzata a:
- Comune di Pietrasanta, Via Capriglia, 17 55045 Pietrasanta(LU) – Ufficio Protocollo, a mezzo consegna a mano presso Ufficio Protocollo,
-
per posta elettronica certificata PEC (comune.pietrasanta@postacert.toscana.it).
Se la domanda viene firmata digitalmente non è necessario allegare il documento. L'iscrizione ai relativi albi avviene comunque d'ufficio.
Municipium
Cosa serve
Per la presentazione della richiesta da parte dei diretti interessati, è necessario compilare il relativo modulo
Puoi trovare i moduli necessari:
- Modulo iscrizione all'albo dei giudici popolari
nella "Modulistica Elettorale" che trovi nella sezione Documenti di questo servizio
Municipium
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello
Municipium
Tempi e scadenze
La domanda di iscrizione agli albi si presenta nel periodo che va dal 1° Aprile al 31 luglio degli anni dispari
Municipium
Costi
Gratuito
Municipium
Condizioni di servizio
Condizioni di servizio
Municipium
Contatti
Telefono : +390584795247
Municipium
Unità organizzativa Responsabile
Municipium
Documenti
Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 16:07