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Descrizione
Si comunica che, che ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L.18/2020
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 comunque denominati, conservano al loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Si comunica anche che il comma 1 recita
”Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
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Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024, 11:47