Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti per gli atti amministrativi in scadenza

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti per gli atti amministrativi in scadenza

Data :

27 maggio 2020

Municipium

Descrizione

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (oggi fissato al 31 luglio 2020).

La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni.

La disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto1942, n.1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Inoltre, ai fini del computo dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (termine stabilito dal combinato disposto dell'art. 103 della L. 27/2020 e dell'art. 37 del DL 8 aprile 2020, n° 23). Ugualmente, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

Esemplificando, la conclusione di un procedimento relativo a un'attività di commercio fisso o itinerante, a un'edicola, a un distributore di carburanti, a un bar, a una ristorazione, che è stato avviato su domanda dell'imprenditore dopo il 23 febbraio 2020 o che a tale data non si era concluso, slitterà" oltre il 15 maggio 2020 di tanti giorni quanti sono quelli compresi tra la data del suo avvio e il 15 maggio stesso.

art. 103 della L.27 del 24.04.2020

art. 37 del DL 8 aprile 2020 n° 23


Questa scheda è stata aggiornata al 26 maggio 2020, ci riserviamo pertanto modifiche a seguito della variazione rapida della normativa COVID

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024, 11:49

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