Descrizione
Approvazione definitiva degli elenchi tabellari e relative perimetrazioni cartografiche aree percorse dal fuoco per l'anno 2022. Inserimento nel Catasto delle aree percorse dal fuoco istituito con D.G.C. 355/2021.
Determinazione dirigenziale n. 1172/2023 e relata di pubblicazione
La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di rilevante interesse pubblico, perseguendone la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali, provvede, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e dell'art. 70 della LR n. 39 del 21/03/2000 "Legge Forestale", alla formazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ed approva il piano pluriennale regionale AIB. Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli enti locali competenti sono tenuti a svolgere la medesima attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, in particolare l'art. 75 bis, c.1 della LR n. 39/2000 così come modificata dalla L.R. n. 80 del 27/12/2012 dispone ai Comuni di censire in un apposito catasto, i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. L'istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata da incendio sanciti dall'art. 10, c.1 della Legge 353/2000 e dall'art. 76 commi 4 e 5 della LR 39/2000.
Richiamato quanto disposto dall`art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale), e in particolare dai commi da 4 a 7 che stabiliscono quanto segue:
“4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”
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Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024, 12:01