Descrizione
E' in vigore da lunedì il regolamento per disciplinare le attività rumorose nel periodo estivo, approvato con ordinanza del sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti e che ricalca sostanzialmente quanto disposto negli anni precedenti dal Comune.
“La salvaguardia della salute pubblica passa anche dalla tutela dall'inquinamento acustico, negli ambienti di vita interni ed esterni – ha sottolineato il primo cittadino – e in particolare nel periodo estivo, che è quello di massima affluenza turistica per il nostro territorio e durante il quale è necessario garantire una corretta convivenza fra esigenze di riposo e tranquillità, da una parte, e attività economiche e lavorative, dall'altra”.
Fino al 18 settembre, le attività legate a cantieri edili (per i normali lavori e con l’uso di macchine o strumenti che emettano rumore), giardinaggio (che implichino l’uso di tosaerba, falciatrici o simili) e a qualsiasi altro settore lavorativo o di svago che comporti l'utilizzo di attrezzature rumorose, all'interno dei centri abitati potranno svolgersi solo nei giorni feriali e nelle fasce orarie 9-13 e 16-20.
Inoltre, dal 1° luglio al 31 agosto, sempre nelle aree residenziali, gli interventi per servizi di pubblico interesse eseguiti dal Comune, con proprio personale o ditte incaricate, potranno essere effettuati solo dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 e solo nei giorni feriali.
Lavori inerenti forniture di gas, luce, acqua, fognatura nera e rete telefonica fissa, potranno essere eseguiti solo se avranno carattere di urgenza; il Comune, si legge ancora nell'ordinanza, non rilascerà autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere, ricorda che anche i dispositivi di allarme antifurto dovranno essere regolati secondo le norme previste e che, anche nelle fasce orarie in cui le attività rumorose sono consentite, si dovranno sempre rispettare i limiti imposti dalla normativa e dal piano di zonizzazione acustica vigenti. Ogni violazione sarà punita con sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
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Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024, 12:02