Ritorno alla ormalità" per la notte del Camel Ponce

Ritorno alla ormalità" per la notte del Camel Ponce

Data :

21 dicembre 2022

Municipium

Descrizione

Stop alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 2 alle 6 di domenica 25 dicembre; consumazione di quanto acquistato entro le 2,30; chiusura dei locali alle 3 e riapertura possibile solo dopo le 6. Queste le disposizioni per la notte del “Camel Ponce”, la manifestazione spontanea che prende corpo in centro storico a Pietrasanta, fra vigilia e giorno di Natale, contenute nell'ordinanza firmata dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti dopo l'incontro dei giorni scorsi con una rappresentanza dei gestori dei locali, insieme al comandante della polizia municipale Giovanni Fiori e al personale dell'ufficio comunale Suap.

“Torniamo a una regolamentazione normale di questa notte – spiega il primo cittadino – dopo i due anni gravati dalle disposizioni anti covid. Raccomando a tutti coloro che parteciperanno il rispetto dei luoghi, delle persone e delle normative vigenti e ringrazio fin d'ora le forze dell'ordine e le associazioni del territorio che, durante questa manifestazione, saranno impegnate nei servizi di competenza a garanzia della sicurezza pubblica”.

Oltre alla scansione degli orari, l'ordinanza vieta di introdurre, detenere e trasportare all'interno del centro contenitori in vetro o metallo di alimenti e bevande e di abbandonare tutti quegli oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. Per gli esercenti, obbligo di vendere e distribuire il ponce e ogni prodotto alimentare solo all'interno di contenitori in materiale biodegradabile e compostabile, di dotarsi di un servizio di vigilanza esterna per coadiuvare le forze dell'ordine e, per i locali che non si trovano in piazza Duomo, di rimuovere le attrezzature destinate alla somministrazione di alimenti e bevande dalle 23 di sabato 24 dicembre alle 6 del giorno successivo.

Nell'ordinanza si ricorda infine che, in base alla legge 125 del 2001, con relativi divieti di vendita e somministrazione a minori, si intende per “bevanda alcolica” ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per “superalcolica” quello con gradazione superiore a 21.

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024, 12:05

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