Carnevale, prime disposizioni di viabilità e sicurezza

Carnevale, prime disposizioni di viabilità e sicurezza

Data :

6 febbraio 2024

Municipium

Descrizione

Primi provvedimenti di viabilità e sicurezza legati allo svolgimento del Carnevale Pietrasantino.

In occasione dei corsi mascherati (11, 18 e 25 febbraio e, in caso di rinvio di uno di essi per maltempo, anche il 3 marzo) dalle 10 alle 22 sarà sospesa la funzionalità del varco elettronico di piazza Statuto e la Ztl istituita lungo la direttrice via del Marzocco-piazza Duomo-via XX Settembre, per consentire l’uscita in direzione sud dei veicoli provenienti da via Capriglia e dal parcheggio di piazza Statuto.

Inoltre, per consentire il posizionamento dei carri, la sfilata e il rientro degli stessi agli hangar, dalle 8 alle 21 di domenica 11, 18 e 25 febbraio (e di domenica 3 marzo, in caso di corso di riserva) sarà sospeso il parcheggio a pagamento su tutta piazza Matteotti, in viale Marconi (tratto viale San Francesco-piazza Matteotti), in viale San Francesco (tra la Provinciale Vallecchia e viale Marconi) e in via Provinciale Vallecchia (fra piazza Matteotti e viale San Francesco). In occasione del Carnevale dei Bambini, invece, la possibilità di parcheggiare sarà sospesa dalle 12 alle 19 di martedì 13 febbraio sull’intera piazza Matteotti.

Con ordinanza sindacale, nei giorni e orari di svolgimento dei corsi mascherati (incluso l’eventuale recupero), all'interno del circuito di sfilata è vietato ad attività ed esercizi pubblici vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori o recipienti di vetro e, a chiunque, introdurli o abbandonarli; nel caso in cui il cliente-trasgressore sia collegabile a un'attività produttiva, sarà perseguito anche il gestore di quest’ultima, qualora si configuri una sua responsabilità.

I pubblici esercizi aperti lungo il circuito dovranno garantire il libero accesso agli spazi utilizzati per la propria attività, inclusi i servizi igienici e non potranno occupare il suolo pubblico con attrezzature destinate a produzione, somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi natura, né utilizzare impianti Gpl e a fiamma libera per la preparazione di alimenti e bevande, fatte salve le concessioni nelle modalità precedentemente autorizzate. L'inosservanza di obblighi e divieti contenuti nell’ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024, 12:58

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